Opposizione allo stato passivo e giudicato amministrativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7015 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, il ricorso per cassazione avverso il decreto che ha rigettato l’opposizione è inammissibile quando si fonda su due distinte rationes decidendi e una di queste, idonea da sola a sostenere il decisum, non sia stata specificamente impugnata. La genericità delle allegazioni circa il titolo e le voci del credito rivendicato, non superata da una puntuale indicazione dei conteggi, integra un accertamento di fatto che, se coerente e privo di vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Alcuni lavoratori proponevano opposizione, ex art. 209 legge fall., avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, chiedendo l’ammissione al passivo in via privilegiata per il pagamento di differenze retributive. Le pretese traevano origine da una sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva accertato il rapporto di lavoro subordinato e il diritto alle differenze retributive per un determinato periodo.

Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, rilevando che le domande non erano supportate da idonea certificazione datoriale e che vi era stata un’omessa specificazione del titolo e delle voci del credito. Il giudice dell’opposizione riteneva, inoltre, che sulla questione si fosse formato il giudicato amministrativo con la sentenza del Consiglio di Stato, che aveva già definito un precedente giudizio di ottemperanza riguardante le stesse pretese.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo, relativo alla nullità del decreto per carenza di motivazione, gli Ermellini richiamano i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, evidenziando che il vizio di motivazione è censurabile solo quando si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, come nell’ipotesi di motivazione apparente o perplessa, non essendo configurabile un semplice difetto di sufficienza. Nel caso di specie, il Tribunale aveva posto a base della decisione due diverse ragioni, non limitandosi a recepire acriticamente la difesa dell’Ente.

Il secondo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili per non essersi confrontati con il decisum. In particolare, la Corte osserva che la decisione impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi: la genericità delle allegazioni e la formazione del giudicato amministrativo. Poiché i ricorrenti non hanno impugnato specificamente la ratio relativa al giudicato, la decisione risulta comunque consolidata, in applicazione del principio per cui, in presenza di una pluralità di ragioni autonome a sostegno della pronuncia, è sufficiente che una sola non sia stata censurata per renderne inammissibile il gravame.

Quanto al terzo motivo, concernente la mancata valutazione dei conteggi prodotti, la Corte lo dichiara inammissibile sia per l’inosservanza degli oneri di specificità di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., sia perché la censura si risolve in una sollecitazione a una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Il passaggio motivazionale del decreto impugnato, che evidenzia l’assenza di una distinzione tra le singole voci del credito, resiste alla censura.

La Corte dichiara, quindi, il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *