La clausola collettiva che reintroduce la causale per il termine è incompatibile con l’acausalità del d.lgs. n. 81/2015 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19954 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di una clausola di contratto collettivo che subordini l’apposizione del termine a specifiche ragioni giustificatrici si pone in contrasto con la disciplina legale sopravvenuta del d.lgs. n. 81/2015 e non può operare come parametro di validità del contratto individuale stipulato nella vigenza di quest’ultima. Il principio del miglior favore, pur operando nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non consente di attribuire alla contrattazione collettiva una funzione sostitutiva della disciplina legale, né di introdurre, per via pattizia, condizioni ulteriori di validità che il legislatore abbia espressamente escluso. La disciplina del d.lgs. n. 81/2015 ha segnato il superamento del modello causale, sostituendo al controllo ex ante fondato sulla causale un sistema di garanzie basato su limiti di durata e contingentamento percentuale. L’art. 39 Cost. non attribuisce all’autonomia collettiva un potere normativo generale idoneo a prevalere sulla legge nella conformazione degli istituti.
Il Fatto
Un lavoratore, assunto a tempo determinato con qualifica di autista, stipulava il contratto individuale in data 16 agosto 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 368/2001, con scadenza al 16 febbraio 2017, senza indicazione di ragioni giustificatrici. Il contratto richiamava il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, la cui disciplina, all’art. 55, subordinava la legittimità del termine alla sussistenza di specifiche causali.
Il lavoratore proponeva domanda per far dichiarare la nullità del termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato; il Tribunale di Nola respingeva la domanda e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4695/2022, rigettava il gravame, ritenendo prevalente la disciplina sopravvenuta del d.lgs. n. 81/2015 su quella collettiva. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 39 Cost. e sulla falsa applicazione dell’art. 55 del CCNL, nonché del D.L. n. 34/2014, per non aver la Corte territoriale considerato che già al momento della stipula del CCNL era vigente il regime di acausalità introdotto dal c.d. Decreto Poletti.
La Corte ha escluso che il principio del miglior favore, criterio cardine nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale ai sensi dell’art. 2077 cod. civ., possa estendersi fino a disciplinare i presupposti di validità del rapporto. Tale criterio opera all’interno del medesimo livello regolativo e non consente di introdurre condizioni ulteriori di validità in presenza di una disciplina normativa compiuta, come già affermato nei precedenti richiamati.
Quanto al merito, la Corte ha rilevato che la disciplina del d.lgs. n. 81/2015, adottata in attuazione della legge delega n. 183/2014, ha configurato un modello normativo caratterizzato dall’assenza del requisito della causale, sostituito da un sistema di garanzie fondato su limiti oggettivi. Ha quindi chiarito che una previsione collettiva antecedente, che subordini il termine alla sussistenza di specifiche causali, incide su un elemento qualificante dell’istituto che il legislatore ha inteso eliminare, ponendosi in contrasto con la disciplina legale.
La Corte ha inoltre disatteso la censura fondata sull’art. 39 Cost., affermando che l’autonomia collettiva incontra i limiti derivanti dalle norme imperative e che il legislatore può dettare discipline compiute senza ledere la libertà sindacale, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 178/2015). Ha infine escluso il contrasto con la clausola di non regresso di cui alla clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, richiamando i principi enunciati dalla Corte di giustizia nelle sentenze C-144/04, Mangold, C-378/07, C-379/07 e C-380/07, Angelidaki e C-20/10, Vino, secondo cui la clausola vieta solo le modifiche peggiorative causalmente collegate all’attuazione dell’accordo, non quelle inserite in un complessivo riassetto normativo con finalità diverse.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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