Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1036 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., il creditore di un’obbligazione portata da titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario è legittimato ad azionare il giudicato davanti al giudice amministrativo quando l’Amministrazione, inadempiente, non abbia contestato l’obbligo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, l’Amministrazione va condannata a dare completa esecuzione al titolo nel termine fissato dal giudice. Alla perdurante inerzia segue la nomina del Commissario ad Acta per l’adozione degli atti sostitutivi. La definizione di un obbligo di fare infungibile giustifica il termine e il potere sostitutivo, senza liquidazione di compenso quando il commissario sia un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta e ad accreditare la somma complessiva di euro 1.500,00 quale contributo alla formazione professionale.
Il titolo è rimasto inadempiuto nonostante la notifica del 05.04.2025. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 24.02.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro processuale muovendo dal titolo azionato. La sentenza del giudice del lavoro costituiva un giudicato non impugnato, per il quale la cancelleria aveva attestato il passaggio in giudicato. La ricorrente aveva notificato il titolo e lasciato decorrere inutilmente il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
Sul piano della prova, il Tribunale ha rilevato che la pretesa era adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Tale condotta processuale ha reso non controversa la sussistenza dell’obbligo e ha consentito di definire il merito dell’ottemperanza in senso favorevole alla ricorrente.
Il percorso argomentativo si è svolto secondo lo schema dell’art. 114 cod. proc. amm.. Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo per la parte relativa al contributo alla formazione, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Alla scadenza infruttuosa di tale termine, il Collegio ha previsto l’intervento di un Commissario ad Acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Al commissario è affidato il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture competenti. Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Sul piano delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il dispositivo ha quindi dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ordinato l’esecuzione nei termini e nelle forme stabilite, nominato il commissario per il caso di perdurante inerzia e condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.
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Nota della Redazione
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