Improcedibile l’appello sul trasferimento per sopravvenuto difetto di interesse (C.G.A.R.S. n. 568 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un mutamento della situazione di fatto e di diritto che renda priva di qualsiasi residua utilità giuridica, anche meramente strumentale o morale, la pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’improcedibilità si determina quando un evento oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità perseguita rende l’esito positivo del ricorso privo di vantaggi concreti. Sul piano sostanziale, l’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, ma dall’onere della prova di cui agli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.: grava sul ricorrente l’allegazione e la dimostrazione dei fatti costitutivi della fattispecie aquiliana.

Il Fatto

Un appartenente alla Polizia di Stato ha impugnato davanti al TAR Sicilia il decreto del Ministero dell’Interno del 15 novembre 2018, notificato il 14 dicembre 2018, con cui era stato trasferito per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale da una Questura a un’altra con effetto immediato. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto del 28 giugno 2021, notificato il 13 luglio 2021, nella parte in cui dava esecuzione al primo.

Il TAR ha respinto entrambi i ricorsi. L’interessato ha proposto appello, deducendo vizi di motivazione, istruttori e di eccesso di potere, oltre al rigetto della domanda risarcitoria. Nella pendenza del giudizio è intervenuta una pronuncia dello stesso Consiglio che ha riconosciuto il suo diritto al transito nei ruoli civili, rendendo il trasferimento privo di attuale rilevanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato di fatto documentato dalla difesa erariale: al provvedimento di trasferimento del 15 novembre 2018 non è mai stata data esecuzione, a causa del collocamento in congedo straordinario e dei successivi provvedimenti disciplinari, culminati nella destituzione, la cui efficacia è stata sospesa in via cautelare. In esecuzione di quella pronuncia l’interessato è stato riammesso in servizio e, all’esito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio d’istituto, con conseguente istanza di transito nei ruoli civili.

Su tale base, il Consiglio richiama la propria sentenza del 4 agosto 2026, con cui ha dichiarato il diritto al transito nei ruoli civili a decorrere dal 20 luglio 2023 e ha ritenuto improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse la maggior parte dei motivi allora proposti. Da quella statuizione consegue, per i primi cinque motivi dell’appello odierno, la medesima declaratoria: ogni eventuale determinazione sul trasferimento non riverberebbe alcun effetto, giuridico ed economico, essendo ormai consolidata la posizione del dipendente nei ruoli civili.

Il Collegio fonda la regola processuale su un indirizzo consolidato del Consiglio di Stato: il ricorso è improcedibile quando la lite non possa produrre alcun risultato utile per la parte, per essere venuta meno la condizione dell’interesse a ricorrere. L’improcedibilità colpisce quindi i motivi avverso il decreto di trasferimento e quelli avverso l’atto esecutivo, con assorbimento del motivo sulle spese di primo grado.

Quanto alla domanda risarcitoria, il sesto motivo è rigettato. In disparte l’insussistenza di un danno giuridicamente rilevante — il trasferimento non ha mai avuto esecuzione e non ha natura disciplinare, sì che non è configurabile neppure un interesse morale all’annullamento — la pretesa è dichiarata radicalmente inammissibile. Nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti manca ogni allegazione dei fatti costitutivi; gli elementi integrativi offerti in una memoria non notificata non possono supplire alla carenza, perché le sole domande scrutinabili sono quelle specificate in atti notificati. La Corte ribadisce che i fatti costitutivi dell’illegittimità dell’atto non coincidono con quelli della responsabilità dell’amministrazione. Le spese del grado sono compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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