Payback dispositivi medici: attività regionale vincolata e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 12230 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, i provvedimenti adottati da regioni e province autonome ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 costituiscono attività vincolata e meramente ricognitiva, priva di margini di discrezionalità, che non implica spendita di potere autoritativo. Ne consegue che la controversia concernente l’impugnazione di tali atti, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il meccanismo del payback, come applicabile nel quadriennio considerato, è invece legittimo, non violando i principi di ragionevolezza, affidamento e irretroattività, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato dinanzi al TAR il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022, che determinava gli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 a titolo di payback, unitamente agli atti statali presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida del 6 ottobre 2022.
La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, sia propri degli atti impugnati sia derivata dall’asserita incostituzionalità della disciplina sul payback, nonché la violazione del diritto unionale. Il giudizio, inizialmente radicato presso il TAR di Bolzano, è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio a seguito di ordinanza di rimessione di quest’ultimo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la propria giurisprudenza e quella del Consiglio di Stato, ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento. Il meccanismo del payback, introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011 e successivamente disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, impone alle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, determinata in misura crescente dal 40% per il 2015 al 50% per gli anni successivi, in proporzione all’incidenza del proprio fatturato sul totale della spesa regionale.
Con riferimento alle censure di illegittimità costituzionale degli atti statali, il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il payback misura ragionevole e proporzionata, qualificandolo come contributo solidaristico rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. La Corte ha inoltre escluso la violazione dei principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento, considerato che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo di tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano. Tali argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi della CDFUE.
Quanto all’illegittimità propria degli atti statali, il Collegio ha ritenuto le censure infondate, rilevando come le imprese fornitrici, già edotte dell’alea contrattuale, avrebbero dovuto conformare la propria azione al tetto di spesa nazionale, pari al 4,4% del fabbisogno sanitario, successivamente confermato anche a livello regionale dall’accordo del 2019.
In relazione ai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, il TAR ne ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione. L’attività demandata a regioni e province autonome dal comma 9-bis è meramente attuativo-esecutiva, consistendo nella verifica tecnico-contabile della documentazione, nella compilazione dell’elenco delle aziende e nella quantificazione degli importi dovuti, secondo criteri interamente predeterminati dalla legge e dai decreti ministeriali. Tale attività, priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, non implica una spendita di potere autoritativo, instaurandosi invece un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, che configura una situazione di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e rigettato nella restante parte, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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