Nessuna decadenza per contestare l’indennizzo da acquisizione sanante (Cass. civ. Sez. I n. 11653 del 04.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 per l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio non è applicabile alla contestazione della determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il soggetto attinto dal decreto di acquisizione sanante può contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione. L’art. 29 citato, pur successivo, non effettua alcun rinvio all’art. 42-bis e non sono consentite interpretazioni estensive o analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge.
Il Fatto
Un Comune ha proposto opposizione, ex art. 702-bis cod. proc. civ., avverso la stima dell’indennizzo liquidato in favore di tre proprietari a seguito di un provvedimento di acquisizione sanante adottato dal commissario ad acta ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La vicenda trae origine da un pregresso giudizio amministrativo concluso con l’ordine di restituzione dell’area occupata sine titulo, cui aveva fatto seguito un giudizio di ottemperanza e la nomina del commissario.
Il giudice di primo grado ha dichiarato l’opposizione inammissibile per decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 29 d.lgs. n. 150/2011, ritenendolo spirato rispetto a tutte le date rilevanti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione; i proprietari hanno resistito con controricorso, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la violazione del giudicato amministrativo di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina le eccezioni preliminari dei controricorrenti e le ritiene non fondate. La controversia non riguarda la restituzione degli immobili illecitamente occupati, bensì unicamente l’opposizione alla stima contenuta nel decreto di acquisizione sanante: materia pacificamente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, come riconosciuto dal giudice amministrativo, avendo l’indennità carattere unitario e non essendosi formato alcun giudicato sulla stessa. In mancanza di impugnazione incidentale sussiste il giudicato interno sulla giurisdizione e, avendo il TAR dichiarato l’inammissibilità per l’esistenza della giurisdizione ordinaria, non è configurabile alcun giudicato amministrativo sostanziale.
Nel merito, il motivo è fondato. La Sezione richiama la sentenza della Sez. I n. 35287 del 2023, che superando un precedente orientamento ha affermato l’inapplicabilità del termine perentorio dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e poi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 alla contestazione dell’indennizzo ex art. 42-bis. L’art. 29, pur successivo, non rinvia all’art. 42-bis; non sono ammesse interpretazioni estensive o analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con termini di decadenza non espressamente previsti.
La Corte ricostruisce il contrasto tra i due orientamenti. Il secondo, pur valorizzando la comune natura indennitaria e ablativa dei due istituti, si scontra con la diversità strutturale dei procedimenti: il termine è riferibile, nell’espropriazione ordinaria, all’opposizione a stime configurabili come definitive in senso formale e garantista, caratteristica estranea alla stima contenuta nel decreto ex art. 42-bis.
L’orientamento favorevole all’inapplicabilità del termine è ormai giurisprudenza consolidata, confermata dalle ordinanze n. 28647, n. 30533 e n. 33868 del 2024, n. 4791 del 2025, nonché dalla sentenza n. 10078 del 2025. Non sussiste alcuna ragione di contrasto che imponga la rimessione alle Sezioni Unite, come richiesto dai controricorrenti.
Ha dunque errato la Corte d’appello a dichiarare inammissibile l’opposizione per superamento del termine di trenta giorni. Il ricorso è accolto, l’ordinanza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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