La contestazione indiretta dei fatti esclude l’onere di replica ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. III n. 2592 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di non contestazione ex art. 115, primo comma, cod. proc. civ., la ricostruzione dei fatti di causa alternativa e incompatibile rispetto a quella offerta dalla controparte determina una contestazione indiretta ma univoca, senza che sorga alcun onere di specifica replica in capo alla parte che ha già esposto la propria versione dei fatti nell’atto introduttivo. La contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati dall’attore non ribalta su quest’ultimo l’onere di contestare l’altrui contestazione. Il principio di non contestazione presuppone, inoltre, che i fatti siano stati allegati in modo puntuale dalla parte onerata della prova; ove manchi una contestazione specifica, gli stessi possono ritenersi provati.

Il Fatto

La società assicuratrice agiva in rivalsa, ex art. 144, comma 2, cod. ass., nei confronti del proprietario di un motociclo per il recupero della somma versata ai terzi danneggiati a seguito di un sinistro stradale. L’attrice deduceva che il veicolo fosse condotto da soggetto munito solo di autorizzazione ex art. 122 cod. strada (c.d. foglio rosa) e che l’art. 5 delle condizioni generali di contratto escludeva la garanzia per le esercitazioni di guida svolte in violazione del codice della strada, essendosi il sinistro verificato in una strada urbana di grande scorrimento.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello respingeva il gravame del convenuto, il quale proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la mancata applicazione del principio di non contestazione in relazione alle proprie eccezioni difensive.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione alla mancata applicazione del principio di non contestazione da parte del giudice di primo grado. Il ricorrente sosteneva che l’assicuratrice non avesse specificamente contestato i fatti da lui dedotti.

La Suprema Corte ha precisato che il principio di non contestazione opera solo in presenza di fatti allegati in modo puntuale dalla parte onerata della prova e che, in ogni caso, la sua applicazione va declinata secondo le modalità di esplicazione dell’attività difensiva. In particolare, laddove la parte convenuta, senza negare i fatti avversari, deduca fatti ulteriori di natura modificativa, estintiva o impeditiva, sorge in capo all’attore l’onere di specifica contestazione. Diversamente, qualora le difese consistano in una versione alternativa e incompatibile dei fatti, non sorge alcun onere di replica, poiché la ricostruzione alternativa integra una contestazione indiretta ma univoca.

Nel caso di specie, la ricostruzione del ricorrente (che affermava di essere titolare di patente e contestava la prova della conduzione) era incompatibile con quella dell’assicuratrice, che aveva già fornito la propria versione dei fatti; pertanto, l’attrice non aveva alcun onere di contestare la versione avversaria, essendosi già espressa al riguardo. La Corte ha escluso che un diverso orientamento possa condurre a una sorta di “gioco di specchi” processuale, in cui ciascuna parte sarebbe tenuta a contestare l’altrui contestazione all’infinito, richiamando il precedente delle Sez. 3, Ordinanza n. 5985 del 2025 e Cass. n. 18046/14.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile il profilo relativo all’accertamento in fatto sulla natura del luogo del sinistro, trattandosi di una valutazione di merito che ha negato che una strada urbana di scorrimento principale possa considerarsi un “luogo poco frequentato” ai sensi dell’art. 122 cod. strada. Ha altresì ritenuto non decisiva la questione relativa alla testimonianza dedotta nella memoria illustrativa, poiché la stessa non può integrare il contenuto del ricorso per cassazione.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e alla dichiarazione dei presupposti per il pagamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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