Revoca della patente tra le sanzioni accessorie: occorre la motivazione della scelta (Cass. pen. n. 27656 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, applicata dal giudice in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., non rientra nella sfera di operatività dell’accordo tra le parti e deve essere applicata in via autonoma dal giudice. In assenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice, nell’esercizio del potere sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, può scegliere tra la revoca e la sospensione della patente; ove opti per la sanzione più afflittiva, è tenuto a motivare puntualmente la propria scelta, sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, per vizio di motivazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria, è ammissibile in forza dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non trovando applicazione i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Cagliari applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di anni uno e mesi sei di reclusione nei confronti dell’imputato, condizionalmente sospesa, per il delitto di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen., non aggravato. Con la medesima sentenza veniva disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Avverso tale statuizione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la scelta della sanzione più afflittiva, in luogo di quella della sospensione, era stata giustificata con il generico richiamo alla gravità del fatto, senza un reale onere motivazionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affermato la piena ammissibilità del ricorso. Le sanzioni amministrative accessorie, avendo natura peculiare che le distingue dalla pena, si collocano al di fuori dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena su richiesta; pertanto il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti. Con riferimento alla doglianza sulla motivazione di tali sanzioni, non operano i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma trova applicazione la disciplina generale dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., sicché il ricorso è ammissibile.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la censura. Il quadro normativo, come ricostruito alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, attribuisce al giudice, in caso di reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. non aggravati, il potere di scegliere tra la revoca e la sospensione della patente di guida. Tale potere, però, deve essere esercitato non arbitrariamente: laddove il giudice opti per il trattamento più sfavorevole della revoca, è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che hanno determinato tale scelta, utilizzando i parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada.
Nel caso di specie, la motivazione fondata esclusivamente sulla “gravità del fatto” è stata considerata apparente e inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito, in quanto apodittica e generica. La scelta della sanzione più grave, pertanto, non risultava sorretta da alcun reale supporto argomentativo, in contrasto con il principio per cui la motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa persona fisica, affinché il giudice provveda a motivare adeguatamente l’esercizio del potere di scelta tra revoca e sospensione della patente di guida.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale o nautico
- Art. 590-bis c.p. – Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso