Conti esteri e motivazione apparente: la CTR non affronta la pretesa sanzionatoria (Cass. civ. Sez. V n. 14507 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle sanzioni per violazione degli obblighi dichiarativi relativi a disponibilità finanziarie su conti correnti esteri, la sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado senza scrutinare la questione posta a base della pretesa sanzionatoria è affetta da motivazione apparente. L’anomalia motivazionale rileva in Cassazione solo se attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Si versa in tale ipotesi quando la motivazione è graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla in via congetturale. Ne consegue la nullità della sentenza per error in procedendo e il rinvio al giudice di merito in diversa composizione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’atto di contestazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni per violazioni in materia di obblighi dichiarativi dei redditi, in relazione a più annualità, per somme depositate su conti correnti esteri a lui riconducibili. La CTP di Milano accoglieva il ricorso, rilevando che il contribuente aveva tempestivamente saldato il proprio debito tributario in sede penale, con acquiescenza agli accertamenti, e che l’atto impugnato non era congruamente motivato in ordine a ulteriori debiti conseguenti a redditi aggiuntivi.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, per non essersi la CTR pronunciata sui motivi di appello relativi alla corretta applicazione delle norme sulla tassazione delle disponibilità finanziarie estere. Il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. La sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, operante dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019, si applica ex lege in presenza dei requisiti di definibilità, anche solo in astratto della lite pendente. Poiché il termine lungo di impugnazione era destinato a scadere il 26.04.2019, in pendenza della sospensione, la notifica del ricorso risulta tempestiva.

Nel merito, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: l’anomalia motivazionale denunciabile è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché risulti dal testo della sentenza. Si tratta della mancanza assoluta di motivazione, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o della motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

La Corte rileva che la CTR, dopo aver richiamato alcune parti della sentenza di primo grado, si è limitata ad affermare che i motivi di appello erano inconferenti e che le sanzioni sarebbero state escluse dalla sentenza di patteggiamento. Il giudice di appello ha inoltre sostenuto che l’Amministrazione sarebbe rimasta silente in ordine alla possibilità di addebiti ulteriori. Tuttavia, dal contenuto dell’atto di appello risulta che l’Ufficio aveva espressamente censurato la sentenza di primo grado.

Le frammentarie argomentazioni non permettono di comprendere il percorso motivazionale, senza nemmeno affrontare la questione posta a base della pretesa sanzionatoria, come richiamata nel ricorso mediante la riproduzione dell’atto di contestazione, dal quale risulta che la sanzione riguardava la violazione degli art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990 con riferimento alle somme depositate su conti correnti esteri. L’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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