Tariffe idriche integrate e copertura costi in crisi finanziaria (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 252 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato adottati dall’ARERA, siano essi qualificati come atti amministrativi generali o come fonti normative secondarie, sono subordinati alla normativa primaria e non recano alcuna autorizzazione a derogare alle disposizioni del d.lgs. n. 267 del 2000. Non sussiste antinomia in senso proprio tra il metodo tariffario e gli obblighi di copertura dei costi di gestione posti dall’art. 243, comma 2, lett. b) e dall’art. 243-bis, comma 8, lett. c) del medesimo testo unico. Gli atti regolatori devono pertanto essere interpretati e applicati in modo coordinato con tali precetti, in modo che la loro attuazione risulti comunque garantita. Ove si ravvisi un contrasto effettivo, non potendosi ascrivere agli atti di regolazione capacità derogatoria della normativa primaria, trovano comunque applicazione le disposizioni speciali del testo unico, fermi restando i vincoli procedurali e le prescrizioni dell’Autorità.
Il Fatto
Un Comune siciliano, che gestisce in amministrazione diretta il servizio idrico integrato, ha prospettato alla Sezione di controllo una potenziale disarmonia tra la disciplina del d.lgs. n. 267 del 2000 e gli atti di regolazione tariffaria adottati dall’ARERA. L’ente ha rappresentato di trovarsi in una condizione di criticità finanziaria, rilevante ai fini degli obblighi di copertura dei costi di gestione.
Il dubbio interpretativo sottoposto alla Sezione riguarda la necessità, per un Comune strutturalmente deficitario o in riequilibrio finanziario pluriennale, di determinare le tariffe in misura tale da garantire la copertura non inferiore all’80% ovvero integrale dei costi complessivi di gestione, anche quando la regolazione tariffaria dell’Autorità non consenta di raggiungere tali livelli di copertura.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione verifica le condizioni di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza proviene da un Comune della Regione siciliana ed è sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente, soddisfacendo così la legittimazione soggettiva esterna e interna. Sotto il profilo oggettivo, la questione attiene alla copertura del costo di servizi pubblici da parte di enti in condizioni di criticità finanziaria e rientra nel concetto di contabilità pubblica, è formulata in termini generali e astratti e non interferisce con funzioni intestate ad altre Autorità o organi giurisdizionali.
Nel merito, la Sezione esclude che tra le norme del testo unico enti locali, di rango primario e carattere speciale, e gli atti di definizione del metodo tariffario corra un rapporto di antinomia in senso proprio. Il contrasto è descritto dall’ente in termini meramente potenziali ed eventuali. La stessa Autorità, in diversi atti, ha escluso l’incompatibilità tra le previsioni primarie e le proprie prescrizioni regolatorie, confermando la necessità di assicurare comunque il rispetto delle disposizioni del testo unico.
La Sezione richiama in particolare la deliberazione dell’Autorità n. 310/2015/R/IDR, con la quale è stato richiesto ai soggetti competenti di trasmettere proposte tariffarie volte ad assicurare la copertura dei costi della gestione in coerenza con l’art. 243-bis, comma 8, lett. c). Del pari, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che il preventivo vaglio dell’Autorità sulla tariffa è funzionale a verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 267 del 2000.
Si ritiene dunque che i provvedimenti di regolazione tariffaria debbano essere interpretati e applicati in modo coordinato e coerente con le specifiche disposizioni per gli enti strutturalmente deficitari o in riequilibrio, in modo che la loro attuazione risulti garantita. In tale prospettiva, la deliberazione n. 639/2023/R/IDR, relativa al metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio, ammette la possibilità di riconoscere una tariffa eccedente il limite di crescita annuale, laddove sia presentata motivata istanza, conferendo alla regolazione un tratto di flessibilità potenzialmente adattabile all’ipotesi in esame.
Anche ove si ravvisi un contrasto effettivo, la conclusione non muta. Gli atti di regolazione, siano atti amministrativi generali o fonti secondarie, restano subordinati alla normativa primaria, e in nessuna parte della legislazione attributiva dei poteri di regolazione si rinvengono autorizzazioni a derogare a norme di legge. L’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce del resto che le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al testo unico se non mediante espressa modificazione. Nella medesima linea si è espresso il Ministero dell’Interno, dando prevalenza al disposto dell’art. 243-bis, comma 8, lett. c).
Nota della Redazione
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