Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 197 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in materia di riliquidazione del trattamento pensionistico, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire consegue al soddisfacimento della pretesa in sede amministrativa, quando l’Istituto abbia provveduto alla rideterminazione della pensione e alla corresponsione degli arretrati con interessi. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico del ricorrente allorché il convenuto non abbia dato causa al giudizio, essendo il ricorso divenuto superfluo per effetto della condotta satisfattiva antecedente al suo deposito.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza cessato dal servizio, conveniva in giudizio l’INPS per ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% e condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze di rateo, oltre interessi e rivalutazione.

L’INPS resisteva deducendo di avere già provveduto alla riliquidazione secondo la circolare INPS n. 199/2021 e la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021, con corresponsione degli arretrati e degli interessi mediante la rata di gennaio. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Il ricorrente insisteva limitatamente alla condanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati, asseritamente non corrisposti.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha rilevato che le parti hanno dato reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, con il ricorrente che ha rivendicato soltanto il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati liquidati.

Dalla documentazione allegata dall’Istituto è tuttavia emerso, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che l’INPS ha calcolato e liquidato anche l’ulteriore somma a titolo di interessi, con rivalutazione pari a zero in base al conteggio allegato, sugli arretrati conseguenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico.

Ne consegue che è venuta a cessare la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, essendo la pretesa pensionistica soddisfatta in sede amministrativa, in conformità alla pronuncia delle Sezioni Riunite, in aderenza alla prospettazione attorea e in guisa da determinare il soddisfacimento del diritto azionato.

Quanto alle spese, il giudice ha osservato che l’INPS ha provveduto alla rideterminazione e alla corresponsione degli arretrati con interessi con la rata di gennaio 2024, dunque ben prima del deposito del ricorso, che pertanto poteva essere evitato. Le spese legali vanno quindi poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, non ravvisandosi alcuna responsabilità in capo all’Istituto per avere dato causa al giudizio.

La Corte ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate in € 500,00 omnicomprensive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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