Imposta di soggiorno, impossibile il controllo: conto approvato e discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 14 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’accertamento dell’effettiva consistenza del carico dell’agente contabile e delle somme riscosse e da riversare non può prescindere da un’istruttoria completa, imposta dall’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. n. 827/1924. Quando tale accertamento risulta impossibile per la sopravvenuta indisponibilità dei dati presso terzi, il giudice non può supplire con presunzioni o con il meccanismo dell’iscrizione a ruolo d’ufficio, ma deve approvare il conto e disporre il discarico dell’agente. Il conto compilato d’ufficio non è idoneo, di per sé, a fondare una condanna restitutoria in difetto di prova del danno erariale.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto promosso dalla Procura regionale nei confronti dell’agente contabile di un ente locale, incaricato della gestione dell’imposta di soggiorno. Il conto, compilato d’ufficio dall’amministrazione e depositato nel giugno 2024, evidenziava un gettito pari a zero per l’anno 2019 e l’inadempimento degli obblighi di redazione e presentazione del rendiconto.
La Procura, pur avendo inizialmente richiesto l’iscrizione a ruolo, ha poi concluso per la restituzione degli atti al magistrato istruttore, chiedendo di accertare l’effettiva consistenza del carico contabile e l’ammontare dell’imposta riscossa e riversata. Né l’amministrazione né l’agente hanno depositato memorie o partecipato al giudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente accolto l’istanza istruttoria, disponendo con ordinanza la rimessione degli atti al magistrato relatore per completare l’accertamento. La questione centrale non attiene alla responsabilità dell’agente, ma alla possibilità stessa di ricostruire il rapporto di conto in assenza di dati attendibili.
La relazione integrativa ha dato conto dell’esito negativo dell’istruttoria. L’amministrazione, non disponendo di accesso diretto ai dati sulle presenze anteriori al 2020, ha riferito che la Questura competente può risalire esclusivamente ai pernottamenti degli ultimi cinque anni. Per gli esercizi dal 2016 al 2019 il controllo richiesto non è stato quindi possibile.
Su questa base, il giudice ha ritenuto che l’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. n. 827/1924 non potesse essere utilmente adempiuto. L’accertamento della consistenza del carico dell’agente contabile presuppone la disponibilità degli elementi conoscitivi necessari; quando questi sono definitivamente inaccessibili per ragioni oggettive, l’onere probatorio non può essere assolto né dalla Procura né d’ufficio.
Il collegio ha dunque escluso che il conto compilato d’ufficio, con gettito indicato a zero, potesse fondare una pronuncia di condanna. La mancata prova delle somme riscosse e non riversate impedisce di configurare un danno erariale certo e determinato, con la conseguenza che il conto va approvato e l’agente discaricato.
La decisione si colloca coerentemente nel solco dei principi in materia di giudizio di conto: l’obbligo di rendicontazione non si traduce automaticamente in responsabilità quando l’accertamento sia divenuto impraticabile e non imputabile all’agente. La pronuncia ha così definito il giudizio con l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile, nulla disponendo per le spese.
Nota della Redazione
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