Continuazione deducibile in appello anche se il reato è ancora sub iudice (Cass. pen. Sez. II n. 10297 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, il giudice dell’appello, se sollecitato dalla parte, può riconoscere il vincolo tra il reato oggetto del giudizio e altro reato già giudicato in separato procedimento anche quando la relativa sentenza non sia ancora irrevocabile al momento della trattazione. La richiesta di continuazione avanzata per la prima volta in cassazione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il diverso reato, è inammissibile per tardività, poiché la questione doveva essere dedotta in appello. Resta ferma la proponibilità della medesima istanza in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non ravvisandosi alcun pregiudizio per l’imputato.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’ha condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 135,00 di multa per il reato di cui all’art. 633 cod. pen.
Con un primo motivo lamenta l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non avendo la Corte territoriale valorizzato la condotta asseritamente limitata al forzamento della porta d’ingresso e l’ignoranza del lutto subito dalla persona offesa. Con un secondo motivo chiede il riconoscimento della continuazione con un fatto giudicato separatamente dal Tribunale, divenuto irrevocabile dopo la sentenza oggetto di ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per aspecificità. La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la gravità delle modalità di realizzazione della condotta, con apprezzamenti di fatto non censurabili sotto il profilo della completezza e della razionalità. La valutazione complessiva richiesta dall’art. 133 cod. pen. non impone la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Il secondo motivo è giudicato non consentito, trattandosi di questione di merito non deducibile per la prima volta in sede di legittimità. Il Collegio ribadisce che la richiesta di continuazione relativa a un reato giudicato con sentenza irrevocabile solo dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., dovendo la questione essere introdotta in modo da consentire al giudice una conoscenza tempestiva e adeguata.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui il giudice dell’appello, se sollecitato, può riconoscere la continuazione anche quando la sentenza sul diverso reato non sia ancora irrevocabile al momento della trattazione. Nel caso concreto, la ricorrente ha prospettato la continuazione per la prima volta in cassazione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa dal Tribunale, con conseguente tardività della doglianza, deducibile in appello.
È inoltre rimarcata l’assenza di qualsiasi pregiudizio: l’imputata può sempre ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., restando libera di scegliere tra il procedimento di cognizione e quella sede ogni volta in cui il giudice non abbia delibato la questione o l’abbia dichiarata inammissibile. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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