Sequestro preventivo e confisca nel concorso di persone: niente solidarietà passiva (Cass. pen. Sez. 4 n. 5684 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. Tali principi valgono anche in sede cautelare con riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in ragione della sua natura strumentale e anticipatoria rispetto al provvedimento di merito, dovendo la motivazione spiegare le ragioni per cui si ritiene che il singolo partecipe abbia conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivante dal reato.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di restituzione del compendio aziendale di una società, i cui beni erano stati sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto e del prodotto del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis cod. pen., contestato alla ricorrente nella veste di co-amministratore di fatto di una ditta di confezionamento.
Il Tribunale del riesame rigettava l’appello proposto nell’interesse dell’amministratrice della società, ritenendo corretto il rigetto operato dal GIP e disattendendo la doglianza che invocava l’applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, che escludono ogni forma di solidarietà passiva nei reati plurisoggettivi. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo mancanza di motivazione in ordine all’illegittimità del sequestro in capo alla stessa, senza alcuna indicazione della somma in concreto riferibile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ribadendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito, con accertamento oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento, applicazione del criterio della ripartizione in parti uguali.
Tali principi assumono piena valenza anche in sede cautelare. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ha natura strumentale e anticipatoria rispetto al successivo provvedimento di merito; pertanto, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, la misura cautelare non può incidere sui diritti in misura maggiore rispetto a quanto è destinato a fare il provvedimento definitivo. Non vi sono ragioni per consentire, in sede cautelare, di sequestrare indistintamente l’intero profitto o prezzo a ciascun concorrente, ovvero di ripristinare una solidarietà passiva tra correi destinata a non operare all’esito del giudizio.
La motivazione, anche in sede cautelare, deve necessariamente spiegare i motivi per cui si ritiene che il singolo partecipe al reato abbia conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto, garantendo la possibilità di verificare l’adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione anticipatoria. La fase cautelare comporta una diversa modulazione del contenuto motivazionale, che tenga conto dello stato interlocutorio del procedimento e della sufficienza di elementi di plausibile indicazione.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi, limitandosi ad affermare l’impossibilità di determinare la quota di prodotto e profitto ascrivibile a ciascun indagato, ritenendo ciò legittimante l’applicazione del principio di solidarietà, che va invece escluso. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Bologna, che dovrà accertare in che misura i singoli coindagati abbiano conseguito in concreto il prodotto e il profitto del reato e, in caso di mancato accertamento delle singole quote, procedere alla ripartizione in parti uguali.
Nota della Redazione
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