Inammissibili i ricorsi su estorsione, lieve entità e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. II n. 10295 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione, l’attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla Corte cost. n. 120 del 2023 mediante l’estensione della diminuente dell’art. 311 cod. pen., postula una valutazione complessiva del fatto, che investe la natura, la specie, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, nonché l’entità del danno o del pericolo. La diminuente non è configurabile quando, pur in presenza di una pretesa economica modesta o dell’incensuratezza dell’agente, la condotta conservi connotati di particolare aggressività e incida sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa. Ai fini della configurabilità del reato è indifferente la forma della minaccia, purché idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, non essendo necessaria un’effettiva intimidazione. Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo per vizi di motivazione, potendo il giudice fondarlo su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati, in esito a giudizio abbreviato, per tentata estorsione pluriaggravata in concorso ai danni di una persona offesa, oltre che, per uno di essi, per porto ingiustificato di un taglierino. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 09.07.2024, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato le pene confermando le condanne.
Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Il primo contestava la mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche; il secondo censurava la sussistenza del reato, l’applicabilità del secondo comma dell’art. 629 cod. pen., la recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti della lieve entità e del danno di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’elemento oggettivo dell’estorsione. Ribadisce che la minaccia può essere manifesta o implicita, purché idonea a incutere timore e a coartare la volontà della vittima. Irrilevante è l’effettiva intimidazione: conta la valutazione in concreto delle circostanze oggettive, tra cui la personalità dell’agente e le condizioni della persona offesa.
La Corte d’appello di Palermo aveva congruamente argomentato come gli imputati, in piena notte, avessero minacciato la vittima e l’avessero condotta con la forza verso uno sportello bancario per prelevare il denaro richiesto. La motivazione, priva di contraddizioni e illogicità, resiste al sindacato di legittimità; correttamente era stata esclusa la riqualificazione del fatto come minaccia ex art. 612 cod. pen.
Sul primo motivo del coimputato, la Corte richiama la Corte cost. n. 120 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 629 cod. pen. nella parte in cui non prevedeva la diminuzione di pena quando il fatto, per la natura, i mezzi, le modalità o la particolare tenuità del danno o del pericolo, risulti di lieve entità. Tali indici riservano la riduzione alle ipotesi di lesività davvero minima.
La Corte d’appello aveva escluso la lieve entità valutando il fatto nel suo complesso: la somma pretesa, il disagio imposto alla vittima, l’aggressione notturna da parte di due soggetti e il prelievo forzato. Il riferimento a criteri astratti coincidenti con quelli dell’attenuante non impone l’impiego della “valvola di sicurezza”, né l’occasionalità della condotta vale a escludere il giudizio complessivo di non lieve entità.
Quanto alle attenuanti generiche, il giudice di merito può fondare il diniego su un elemento ritenuto prevalente. Nel caso concreto la gravità del fatto, desunta dalle modalità aggressive e dal taglierino detenuto, giustifica il rigetto. Il secondo motivo del coimputato è dichiarato manifestamente infondato: la modifica del 2024 al secondo comma dell’art. 629 cod. pen. ha solo coordinato il rinvio al terzo comma dell’art. 628 cod. pen., senza mutare il regime sanzionatorio, sicché non vi è successione di leggi in senso peggiorativo.
La recidiva specifica e reiterata risulta congruamente motivata e l’aumento applicato, inferiore a un terzo, è rispettoso del criterio mitigatore dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. L’attenuante del danno di speciale tenuità, infine, non è configurabile in un reato plurioffensivo quando al modesto pregiudizio patrimoniale si accompagnino rilevanti conseguenze sulla libertà e sull’integrità morale della vittima. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili.
Nota della Redazione
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