Revoca confisca in impugnazione ricorsi inammissibili per carenza di interesse (Cass. pen. Sez. V n. 7416 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la carenza di interesse del ricorrente alla decisione e impone la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Quando la causa della carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità prende atto della sopravvenuta mancanza di utilità della decisione e non esamina il merito delle doglianze.

Il Fatto

Con l’ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Rimini, su richiesta di chiarimenti della p.g. delegata per l’esecuzione della confisca disposta con sentenza di applicazione della pena, aveva esteso la misura ablativa alle quote societarie di due s.r.l. e ai relativi compendi aziendali, ritenuti nella disponibilità dell’imputato.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso sia l’imputato, sia i terzi interessati in qualità di intestatari dei beni oggetto di ablazione, eccependo l’abnormità della decisione per essere stata adottata in assenza di richiesta del pubblico ministero e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, nonché per avere disposto la confisca di beni di cui altro procedimento aveva accertato la titolarità effettiva in capo ai terzi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare un dato sopravvenuto rispetto alla proposizione dell’impugnazione: il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di rinunzia ai ricorsi, ritualmente sottoscritto dagli assistiti e autenticato dal medesimo difensore. Nell’atto si evidenzia che il G.i.p. del Tribunale di Rimini, con provvedimento dell’11 luglio 2024, ha disposto la revoca dell’ordinanza impugnata.

Da tale circostanza la Corte fa discendere una conseguenza processuale precisa: la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso. Il venir meno del provvedimento oggetto di impugnazione priva infatti di qualsiasi utilità la pronuncia di legittimità, poiché l’eventuale accoglimento delle doglianze non potrebbe arrecare alcun vantaggio ai ricorrenti.

La Corte qualifica espressamente la causa della carenza di interesse come non imputabile ai ricorrenti. Da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e, correlativamente, l’esclusione della condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

A sostegno di tale esito la Corte richiama un proprio precedente, Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Sorti, Rv. 286244, confermando l’indirizzo secondo cui l’intervenuta revoca del provvedimento impugnato, che non sia addebitabile alla parte, preclude la condanna accessoria normalmente conseguente all’inammissibilità.

La decisione non affronta nel merito le censure di abnormità formulate dai ricorrenti, poiché l’accertata sopravvenienza processuale assorbe ogni altra questione. L’esito è dunque la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con salvezza delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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