Imputazione coatta a soggetto non indagato: provvedimento abnorme (Cass. pen. Sez. I n. 21944 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da abnormità, ed è pertanto immediatamente ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l’imputazione coatta nei confronti di persona mai sottoposta a indagini e non iscritta nel registro degli indagati. L’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. consente al giudice di ordinare l’imputazione solo se la persona contro cui essa deve essere formulata risulti già iscritta nel registro. In caso contrario l’ordine integra un’indebita ingerenza del giudice nei poteri dell’organo inquirente e lede i diritti di difesa, perché il destinatario non ha ricevuto l’avviso dell’udienza camerale né ha potuto parteciparvi. Non è invece abnorme l’ordine di iscrivere la persona non indagata nel registro, rientrando nel potere del giudice di disporre nuove indagini.
Il Fatto
Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione di un procedimento iscritto a carico di ignoti, ritenendo che l’inottemperanza a un’ordinanza sindacale non integrasse reato. Il g.i.p. del Tribunale di Salerno non ha condiviso tale valutazione e, con ordinanza del 18 novembre 2025, ha ritenuto possibile una ragionevole previsione di condanna a carico dell’ente. Ha quindi ordinato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., di formulare l’imputazione per la violazione dell’art. 650 cod. pen. a carico del legale rappresentante dell’ente, in un procedimento iscritto a carico di ignoti.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 335-ter e 409, comma 5, cod. proc. pen. e l’abnormità del provvedimento. Il pubblico ministero ha evidenziato che il g.i.p. aveva ordinato l’imputazione a carico di un soggetto mai sottoposto a indagine, anziché limitarsi a ordinarne l’iscrizione, cui il pubblico ministero aveva già provveduto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola dell’impugnabilità dei provvedimenti del giudice, dettata dall’art. 568 cod. proc. pen.: le ordinanze sono impugnabili nei casi e con le forme stabiliti dalla legge. Fanno eccezione i provvedimenti abnormi, sempre ricorribili per cassazione, perché è interesse dell’ordinamento eliminare un atto emesso del tutto al di fuori dei casi consentiti o con contenuto avulso da ogni previsione normativa (Sez. U n. 25957 del 26.03.2009, Toni).
La nozione di atto abnorme è quella fissata dalle Sezioni Unite n. 26 del 24.11.1999, Magnani, e n. 17 del 10.12.1997, Di Battista: l’abnormità può essere strutturale, quando l’atto si pone fuori dal sistema processuale, o funzionale, quando determina la stasi del processo. Nel procedimento di archiviazione, l’imputazione coatta a carico di persona non indagata — o per reati diversi da quelli per cui si è chiesta l’archiviazione — esorbita dai poteri del g.i.p., che deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro (Sez. U n. 4319 del 28.11.2013, dep. 2014).
Il giudice che non accoglie la richiesta di archiviazione deve fissare l’udienza camerale e darne avviso all’indagato e alla persona offesa. Tale procedura assicura il rispetto dei diritti difensivi e può ritenersi sostitutiva dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., come affermato dalle ordinanze della Corte cost. n. 348/2005 e n. 286/2012. L’ordine di formulare l’imputazione a carico di chi non ha ricevuto quell’avviso e non ha partecipato all’udienza costituisce un’indebita ingerenza e una lesione del diritto di difesa (Sez. V n. 25821 del 04.06.2025; Sez. III n. 418 del 23.11.2020, dep. 2021).
Nel caso concreto il provvedimento impugnato è abnorme nella parte in cui il g.i.p. ha ordinato non solo di iscrivere l’indagato nel registro, ma di formulare l’imputazione. Non è invece abnorme l’ordine di iscrizione della persona non sottoposta a indagini, perché rientra nel potere di ordinare nuove indagini, che presuppone l’iscrizione stessa. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., relativamente alla statuizione sull’imputazione; nessuna restituzione degli atti, già disposta dal g.i.p.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 650 c.p. – Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
- Art. 335-ter c.p.p. – Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini
- Art. 409 c.p.p. – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
- Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio