Inammissibile ricorso continuazione se censura è rivalutazione di fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 26855 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che rigetta l’istanza di unificazione in continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione che ne rivelino l’illogicità o la contraddittorietà. È pertanto inammissibile il ricorso che contesti l’apprezzamento degli elementi istruttori e assuma una valutazione parziale degli stessi, giacché l’operazione richiesta si risolve in una rivalutazione degli atti estranea al perimetro del giudizio di legittimità. La censura che non si confronti con le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato è, inoltre, aspecifica.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza del ricorrente volta a unificare in continuazione i reati giudicati con tre sentenze: una pronuncia della Corte di appello di Palermo per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen., una del 13.02.2023 della Corte di appello di Milano per i reati di cui agli artt. 648 e 497-bis cod. pen., e una del 15.03.2022 della Corte di appello di Palermo per i reati di cui agli artt. 629, 494, 56-629 e 612-bis cod. pen.
Il rigetto era fondato sulla distanza cronologica tra i fatti e sull’eterogeneità dei reati. Contro tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che l’ordinanza avesse valutato solo parzialmente gli elementi emersi dall’istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La ragione è processuale, prima che sostanziale: le doglianze non investono il ragionamento del giudice dell’esecuzione, ma si risolvono in critiche versate in punto di fatto. Il ricorrente contesta il modo in cui gli elementi istruttori sono stati valutati, senza indicare in che cosa consista il vizio logico della decisione.
Il passaggio centrale riguarda l’attività di rivalutazione degli atti che il ricorso presuppone. La Corte ricorda che tale operazione è avulsa dal perimetro del giudizio di legittimità. Al giudice di cassazione non spetta riesaminare il compendio probatorio per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
La Corte aggiunge un autonomo profilo di aspecificità. Le censure non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Sul punto la motivazione dell’ordinanza è giudicata logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà, e pertanto immune da censura in sede di legittimità.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte ha infine disposto l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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