Resistenza a pubblico ufficiale e ordine di discesa dal treno (Cass. pen. Sez. VI n. 24690 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di scendere dal convoglio impartito dagli agenti della polizia ferroviaria, a fronte di una condotta molesta e aggressiva del passeggero e della necessità di ulteriori accertamenti non eseguibili a bordo, integra legittimo atto d’ufficio e non una mera iniziativa adesiva alla richiesta del capotreno. Ne consegue che la resistenza opposta a tale ordine non può beneficiare dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., che presuppone l’illegittimità dell’atto del pubblico ufficiale. Il vizio di travisamento della prova non consente una rilettura del materiale probatorio, ma solo il controllo della coerenza logica e informativa della motivazione, con particolare rigore nel caso di doppia conforme. Il riconoscimento in sede di legittimità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., divenuto possibile anche per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale per effetto della sentenza della Corte cost. n. 172 del 2025, postula che i presupposti siano immediatamente ricavabili dagli atti, senza necessità di accertamenti fattuali.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dal Tribunale del delitto di cui all’art. 337 cod. pen.; la Corte di appello ha confermato la condanna. La vicenda trae origine dalla condotta tenuta a bordo di un convoglio durante il periodo di emergenza pandemica, dove il passeggero rifiutava di indossare la mascherina e assumeva atteggiamento aggressivo verso i viaggiatori e il personale.

Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il travisamento della prova in ordine all’individuazione dell’atto d’ufficio, e la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha affrontato anzitutto il secondo motivo, ritenendolo manifestamente infondato. Il ricorrente, pur deducendo un travisamento della prova, sollecitava in realtà una rilettura del materiale acquisito senza confrontarsi con gli elementi posti a fondamento della ricostruzione del fatto.

I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui il travisamento non è strumento per valutare nel merito la prova, ma per saggiare la tenuta logico-argomentativa e informativa della motivazione (Sez. 1, n. 24667 del 2007; Sez. 5, n. 8188 del 2017; Sez. 4, n. 1219 del 2017). Il vizio rileva solo se idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio per l’essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 2020; Sez. 5, n. 48050 del 2019). Nel caso di doppia conforme, il travisamento è deducibile solo se il dato è stato introdotto per la prima volta in secondo grado o se entrambi i giudici sono incorsi nel medesimo errore macroscopico (Sez. 3, n. 45537 del 2022; Sez. 2, n. 5336 del 2018).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ricostruito la dinamica in passaggi coerenti: l’allerta del capotreno, l’identificazione del soggetto, la decisione di farlo scendere alla fermata successiva e l’ordine impartito dagli agenti, dettato anche dalla necessità di ulteriori accertamenti. L’ordine non costituiva un’iniziativa meramente adesiva alla richiesta del capotreno, ma si inseriva nell’attività istituzionale degli operanti, diretta a contenere il turbamento dell’ordine e a consentire gli accertamenti in condizioni di sicurezza.

Da ciò consegue la manifesta infondatezza anche del terzo motivo, che presuppone l’illegittimità dell’atto del pubblico ufficiale, esclusa dalla ricostruzione dei fatti. Quanto al primo motivo, la Corte ha riconosciuto che il ricorrente non aveva potuto dedurre la questione in merito, essendo la sentenza n. 172 del 2025 pubblicata dopo la deliberazione impugnata. Tuttavia, secondo l’insegnamento di Sez. 2, n. 35033 del 2020 e di Sez. 6, n. 1803 del 2025, la causa di non punibilità è riconoscibile in legittimità solo se i presupposti sono immediatamente rilevabili dagli atti. Nel caso in esame, la progressione delle condotte illecite — rifiuto delle prescrizioni, atteggiamento molesto, violenta opposizione contenuta solo con le manette — denota un grado di offensività non minimo, ostante alla particolare tenuità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *