Parti civili senza interesse a impugnare le attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 26858 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. Ne consegue che il ricorso proposto dalla parte civile avverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per carenza di interesse, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza del 24.10.2025, ha parzialmente riformato la decisione della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere del 17.01.2025, che aveva dichiarato due imputati colpevoli del reato di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e dalla minorata difesa. In grado di appello sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con rideterminazione delle pene inflitte.

Le parti civili costituite hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., nonché contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale riconosciuto le attenuanti generiche sulla scorta della rinuncia ai motivi e di una asserita confessione degli imputati.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso delle parti civili è affetto da carenza di interesse. La questione attiene ai limiti dell’impugnazione della parte civile quando il profilo contestato non incide sul danno, ma soltanto sulla determinazione della pena.

Il Collegio ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 40000 del 26.06.2025, secondo cui la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.

Nel caso concreto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche operato dalla Corte di assise di appello incide esclusivamente sulla misura della pena e non sul danno risarcibile azionabile dalla parte civile. Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma determinata in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. La Corte ha inoltre disposto l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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