Falsità materiale per falsa ricetta su carta intestata del medico (Cass. pen. Sez. 7 n. 14072 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di chi forma una falsa ricetta su carta intestata di un medico. La ricetta, ancorché non redatta sull’apposito modulo del servizio sanitario nazionale, ha natura attestativa del diritto dell’interessato all’erogazione del medicinale, in ragione dell’accertato stato di malattia. Il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi o comunque rilevanti. La valutazione negativa della concessione della sospensione condizionale della pena non si esaurisce nel giudizio di astratta gravità del reato, ma deve esaminare l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia aveva dichiarato l’imputata responsabile del delitto di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici. La Corte di appello di Milano aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado. Avverso la decisione di secondo grado l’imputata aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a due distinti motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha scrutinato il primo motivo, con cui si contestava la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, ritenendolo manifestamente infondato. Il ricorrente prospettava enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito che la condotta di chi forma una falsa ricetta su carta intestata di un medico integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., in quanto la ricetta possiede natura attestativa del diritto dell’interessato all’erogazione del medicinale, a cagione dell’accertato stato di malattia, anche laddove non venga redatta sull’apposito modulo del servizio sanitario nazionale.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto la Corte ha osservato che il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Il giudice di merito, infatti, non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi tutti gli altri da tale valutazione. La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02.
Il medesimo motivo conteneva altresì la contestazione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena. A giudizio della Corte anche tale doglianza risulta manifestamente infondata. La sentenza impugnata ha posto a base del rigetto dell’istanza argomentazioni logiche e ineccepibili, quali la commissione di precedenti fatti criminosi, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati. Tale valutazione è immune da illogicità quando, come nel caso di specie, il giudice non si limiti al giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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