Pene accessorie e concordato in appello (Cass. pen. Sez. III n. 41182 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. può estendersi implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso e, ove la modifica della pena principale comporti una diversa modulazione delle pene accessorie, il giudice ha il potere di modificarle, anche se la sostituzione non era stata prevista nell’accordo. Ai fini dell’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale, in caso di più reati unificati dal vincolo della continuazione, occorre far riferimento alla pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non alla pena complessiva risultante dall’aumento per la continuazione. La pena accessoria applicata in assenza di una previsione di legge o in insanabile contrasto con essa è illegale e, come tale, deve essere eliminata o rideterminata anche d’ufficio dal giudice dell’impugnazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20 maggio 2025, parzialmente riformando la pronuncia del GUP del Tribunale di Milano, in applicazione dell’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., aveva condannato l’imputato per reati di violenza sessuale aggravata e continuata commessi ai danni di quattro minori, sue allieve.
Il trattamento sanzionatorio concordato prevedeva pene principali rideterminate, l’eliminazione delle pene accessorie diverse da quelle ex art. 609 nonies cod. pen. e la riduzione della durata della misura di sicurezza. La Corte di appello, tuttavia, aveva confermato nel resto la sentenza di primo grado, mantenendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante l’esecuzione della pena, applicate in primo grado ai sensi degli artt. 29 e 32, comma terzo, cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso sul punto relativo alle sole pene accessorie, precisando che ogni ulteriore questione sul trattamento sanzionatorio è coperta dal giudicato. La Corte ricorda il principio già espresso in precedenti conformi: l’accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen. si estende ai profili in stretta correlazione, sicché il giudice può incidere sulle pene accessorie quando la pena principale sia stata modificata.
Il percorso argomentativo si concentra poi sul criterio di determinazione della durata. Per l’interdizione dai pubblici uffici e l’interdizione legale, in presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione, rileva la pena base in concreto inflitta per il reato più grave, eventualmente ridotta per il rito, e non la pena complessiva comprensiva dell’aumento per la continuazione. Nel caso esaminato la pena base, dopo le attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato, risultava inferiore ai cinque anni, così come la pena finale, sicché le pene accessorie confermate erano prive di giustificazione.
La Corte esamina altresì il regime dell’art. 609 nonies, comma 1, n. 4, cod. pen., come modificato dalla legge n. 172/2012, che prevede tre ipotesi, tutte obbligatorie, di pene accessorie correlate ai delitti considerati: l’interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 28, comma 3, cod. pen., per una pena principale inferiore ai tre anni, con durata correlata a un minimo e a un massimo; l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, in relazione alla reclusione superiore ai tre anni; l’interdizione perpetua ex art. 29, comma 1, cod. pen., per una pena non inferiore a cinque anni. Nel caso di specie la prima ipotesi si applica in via generale anche per pene inferiori ai tre anni.
Le sanzioni accessorie concretamente irrogate, in seguito alla generica conferma della sentenza di primo grado, sono pertanto illegali, perché applicate in assenza di una previsione di legge o in insanabile contrasto con essa. Il giudice di appello avrebbe dovuto procedere alla loro modifica, anche se la sostituzione non era prevista nell’accordo, essendo stata concordata la permanenza delle sole pene accessorie ex art. 609 nonies cod. pen., sebbene non rideterminate nella durata. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che determinerà la durata dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen..
Nota della Redazione
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