Prescrizione rilevata d’ufficio in caso di ricorso ammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 34488 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, che superano il vaglio di ammissibilità, impone alla Corte di cassazione il rilievo d’ufficio della causa di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla decisione, anche quando le censure non siano poi accolte nel merito. Il giudice di legittimità annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. In tema di mutamento della composizione del collegio giudicante, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile.

Il Fatto

Con ricorso per cassazione il difensore di un imputato chiede l’annullamento della sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia ha confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in relazione al fallimento di una società cooperativa sociale.

La difesa denuncia plurimi profili di nullità del dibattimento di primo grado, conseguenti alla diversa composizione del collegio rispetto a quello che aveva assunto le prove dichiarative, e contesta l’utilizzabilità dei verbali in assenza di un valido consenso alla lettura degli atti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo del mutamento della composizione del giudice. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41736 del 2019, osserva che in caso di rinnovazione del dibattimento il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile.

Il mutamento della composizione del collegio attribuisce alle parti il diritto di chiedere prove nuove e, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche in ordine alla non manifesta superfluità della rinnovazione.

Su tale base le censure sulla rinnovazione del dibattimento risultano infondate. La Corte rileva tuttavia che i primi quattro motivi, pur non meritevoli di accoglimento nel merito, superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Proprio la non manifesta infondatezza dei motivi consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata il 21 febbraio 2026 tenuto conto della sospensione, determinata da rinvii ad istanza di parte, pari a giorni 14. La Corte richiama la regola secondo cui l’idoneità dei motivi alla instaurazione del rapporto giuridico processuale impone il rilievo della sopravvenuta causa di estinzione del reato.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. La decisione conferma l’autonomia del rilievo officioso della prescrizione rispetto all’esito nel merito dei motivi di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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