Continuazione e disegno criminoso unitario escluso da condotte distanti nel tempo (Cass. pen. Sez. VII n. 2571 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della continuazione tra reati commessi a distanza di anni e intervallati da lunghi periodi di detenzione è sorretto da motivazione congrua quando il giudice di merito valorizza l’autonomia delle condotte e la loro non riconducibilità a un medesimo disegno criminoso risalente nel tempo. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’etichetta del vizio di motivazione, riproponga doglianze di fatto già esaminate e disattese dal giudice di appello con argomenti giuridici corretti. La mera distanza temporale tra i fatti e l’interruzione determinata da periodi di carcerazione costituiscono indici valutabili ai fini dell’esclusione del vincolo continuativo.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di continuazione tra i fatti oggetto di tre sentenze di condanna. Il difensore deduce il vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento impugnato avrebbe trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta la valutazione compiuta dal giudice di appello in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime continuativo.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Le censure dedotte sono, anzitutto, manifestamente infondate e si sostanziano in mere doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato di legittimità.
La Corte rileva, inoltre, che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello nel provvedimento impugnato. La motivazione dell’ordinanza impugnata aveva evidenziato come, a partire dagli anni 2007-2008, il ricorrente avesse commesso sia il delitto di estorsione, caratterizzato da oggettive modalità mafiose, sia reati in materia di stupefacenti e armi, in ordine ai quali era stata esclusa l’aggravante di mafia.
La Corte di appello aveva sottolineato che le attività delittuose, pur se perpetrate solo in un caso con metodo mafioso, non erano state ritenute dimostrative di una organica partecipazione o appartenenza all’organizzazione criminale. Riguardo all’estorsione era stata sì ravvisata la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203/1991, ma limitata al profilo oggettivo: ciò esclude la finalizzazione dei reati agli obiettivi della consorteria mafiosa e, altresì, che la condotta associativa posta in essere dal 2017, con condotta perdurante, fosse già in atto dieci anni prima.
Significativo, infine, è il rilievo relativo ai due distinti periodi di detenzione subiti dal ricorrente nell’arco di circa dieci anni che ha preceduto le condotte partecipative (dal 2008 al 2014 e dal 2015 al 2017). Tale circostanza costituisce ulteriore indice del fatto che i reati commessi non siano espressione di un unico disegno criminoso risalente al 2007.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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