Violazione prescrizioni sorveglianza speciale: ricorso inammissibile per deduzioni generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 2508 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che prospetti censure generiche e reiterative di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici è inammissibile. Il giudice di legittimità non è tenuto a rivalutare nel merito la sussistenza della responsabilità, la configurabilità del fatto di lieve entità o l’esclusione della recidiva quando la motivazione dei giudici di merito sia congrua e logicamente sostenuta dagli elementi acquisiti. La violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza integra il reato contestato e la giustificazione fornita tardivamente, priva di riscontro oggettivo, non ne esclude la sussistenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13.12.2023, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica nei confronti di un imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per aver violato le prescrizioni impostegli rincasando in orario non consentito.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità, al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità e alla mancata esclusione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure dedotte prospettano deduzioni generiche e reiterative di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici.
La Corte ha ricostruito gli elementi emersi in sede di merito. L’imputato era stato sottoposto alla misura di prevenzione con decreto del 26.4.2017. Nella notte del 4.9.2019, mentre era ancora sottoposto alla misura, era stato visto a bordo di un’autovettura in orario diverso da quello consentito, in violazione della prescrizione di non rincasare oltre le ore 21 e di non uscire prima delle 7.
Quanto alla giustificazione addotta dal ricorrente, consistente nella necessità di acquistare medicinali per il figlio, la Corte ha osservato che essa è priva di alcun riscontro oggettivo: il ricorrente non ha indicato né la farmacia né il farmaco. Rileva altresì che la giustificazione è stata fornita solo in udienza, prima della discussione, e non nell’immediatezza dei fatti ai carabinieri, i quali avrebbero potuto verificarne la plausibilità. Significativo è anche l’abbigliamento indossato al momento del controllo, che smentisce la tesi della mera uscita per recarsi in farmacia.
Su tali basi, la Corte ha escluso la configurabilità del fatto di lieve entità, avendo l’imputato violato le prescrizioni presumibilmente per compiere un delitto. La pena è stata ritenuta di poco superiore al minimo edittale e in linea con la condotta censita. Quanto alla richiesta di esclusione della recidiva, essa non può essere accolta in virtù dei precedenti penali del ricorrente, che risulta condannato per rapina aggravata dall’uso delle armi, porto d’armi e furto aggravato in concorso, da cui si coglie un percorso criminale ben definito, aggravato dalla violazione per cui si procede.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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