Continuazione configurabile anche dopo condanna se il disegno criminoso persiste (Cass. pen. Sez. I n. 26294 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza che tra i fatti di reato sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile non costituisce causa automatica di esclusione del vincolo della continuazione. L’unicità del disegno criminoso è di ordine intellettivo e la controspinta psicologica derivante dall’arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza dell’ideazione unitaria già concepita e in parte attuata. Ne consegue che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita — e che, ove sia intervenuta una condanna per alcuni fatti, il perdurare del programma criminoso unitario deve essere sostenuto dal condannato con elementi di un certo spessore dimostrativo, non essendo sufficiente la mera restrizione dell’arco temporale tra i reati.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 22 aprile 2025, dichiarava parzialmente inammissibile l’istanza con cui il condannato chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di tre sentenze di condanna: le prime due già avevano ritenuto sussistente il vincolo, mentre rispetto ai fatti della terza sentenza l’istanza era rigettata. Il giudice rilevava che i fatti di quest’ultima erano stati commessi dopo le altre due pronunce e che tra gli uni e gli altri era decorso un rilevante periodo di tempo.

Avverso il provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Sosteneva che il lasso temporale tra i fatti era inferiore a un anno e che il riferimento alla posteriorità dei fatti rispetto alle condanne era errato, poiché rileva il passaggio in giudicato delle pronunce e non il momento della loro emissione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il provvedimento impugnato si fonda su un risalente precedente (Sez. IV n. 11909 del 1991), secondo cui ravvisare la continuazione tra fatti già giudicati con sentenza irrevocabile e fatti successivi alla decisione contrasterebbe con i principi della materia. Il Collegio rileva però che tale insegnamento è stato superato da successive pronunce, alle quali il provvedimento non dedica alcuna considerazione, che escludono l’esistenza di automatismi processuali idonei a precludere l’unicità del disegno criminoso.

Poiché l’unicità del disegno criminoso è di ordine intellettivo, quando le singole azioni siano riconducibili a un unico programma la continuazione è configurabile anche tra un fatto per cui sia intervenuta condanna irrevocabile e altri commessi successivamente, giacché la controspinta psicologica derivante dall’arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno già concepito e in parte attuato (Sez. IV n. 20169 del 2007).

Evoluzione di tale apertura è il principio per cui il riconoscimento della continuazione esige un’approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — e della circostanza che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali, non bastando valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea (Sez. Un. n. 28659 del 2017).

Da qui la conclusione che il richiamo alla posteriorità dei fatti rispetto alle condanne, in sé, non ha pregio: una condanna anteriore ai fatti non consente ex se di escludere il vincolo. Nel caso concreto, però, il ricorrente non oppone nulla di concreto alla motivazione del giudice dell’esecuzione, limitandosi a restringere il periodo intercorrente tra i due gruppi di fatti e omettendo di offrire elementi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso. Pur in assenza di automatismi, è logico richiedere che il perdurare dell’ideazione unitaria sia sostenuto da elementi di un certo spessore dimostrativo, nella specie non individuati. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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