Collaboratori di giustizia, ravvedimento non si presume dalla sola collaborazione (Cass. pen. Sez. I n. 26292 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento previsto dall’art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8/1991, convertito con legge n. 82/1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Esso richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza. Il ravvedimento va inoltre rapportato alla natura e alla consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di gradualità nella concessione dei benefici. Il tribunale di sorveglianza mantiene la propria autonomia valutativa anche a fronte di pareri positivi della équipe trattamentale e può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione.

Il Fatto

Il tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento dell’11 dicembre 2025, ha respinto l’istanza di concessione della detenzione domiciliare ex art. 16-nonies d.l. n. 8/1991, convertito con legge n. 82/1991, proposta nell’interesse di un detenuto.

Avverso tale provvedimento il detenuto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, articolando un unico motivo. Il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 47-ter ord. pen. e 16-nonies d.l. n. 8/1991 e il vizio di motivazione, deducendo che il tribunale non avrebbe valutato gli elementi positivi emersi: dieci anni di relazioni positive, tre anni di osservazione del comportamento, una relazione di sintesi e una psicologica del tutto positive e una proposta trattamentale nel senso della esperibilità della misura alternativa. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. La norma richiamata disciplina la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia e subordina il beneficio alla valutazione dell’importanza della collaborazione, alla sussistenza del ravvedimento e all’assenza di elementi che facciano ritenere persistenti collegamenti con la criminalità organizzata.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ravvedimento non può essere presunto dalla sola avvenuta collaborazione e dall’assenza di collegamenti, ma esige ulteriori e specifici elementi che ne dimostrino in positivo l’effettiva sussistenza (Sez. I n. 43256 del 22.05.2018). Ha inoltre precisato che tale requisito va rapportato alla natura e alla consistenza del beneficio richiesto, operando anche per i collaboratori il criterio di gradualità (Sez. I n. 23343 del 23.03.2017; Sez. I n. 20551 del 04.02.2011; Sez. I n. 31999 del 06.07.2006; Sez. I n. 5689 del 18.11.1998).

Quanto al permesso premio richiesto dal collaboratore, la Corte ha ribadito che il ravvedimento, stante la gradualità all’accesso alle misure alternative, va inteso non come l’avvenuto conseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo, ma come la maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale rispetto al quale è maturata la scelta collaborativa (Sez. V n. 637 del 23.10.2024, dep. 2025).

Nel caso concreto il tribunale ha esercitato motivatamente la propria autonomia valutativa, ponendo a confronto la gravità dei reati commessi, la bontà del percorso collaborativo e la correttezza della condotta intramuraria con la recente rottura con il passato rispetto alla frazione di pena espiata e la necessità di un ulteriore periodo di osservazione. Il Collegio ha ricordato che il tribunale può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto (Sez. I n. 30065 del 29.05.2025).

La Corte ha quindi qualificato la doglianza come contestazione del giudizio di meritevolezza del beneficio, ossia una richiesta di diversa valutazione degli elementi di fatto non ammessa nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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