Continuazione esclusa se i reati rivelano mera tendenza a delinquere (Cass. pen. Sez. VII n. 9052 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione presuppone un’ideazione unitaria e originaria, almeno generica, di tutti i reati, e non una mera inclinazione a reiterare nel tempo condotte anche analoghe. Il medesimo disegno criminoso può ritenersi escluso quando i reati, benché commessi in tempi ravvicinati, presentano una marcata diversità nelle modalità esecutive e una distanza spaziale. La commissione di ulteriori delitti contro il patrimonio, successiva e protratta nel tempo, non dimostra l’unicità del programma, ma conferma uno stile di vita delinquenziale. Il giudice di merito che valorizzi tali indici non è censurabile per illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente ha richiesto l’applicazione della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze: due furti, una rapina e un porto di arma da guerra, commessi in luoghi diversi e, alcuni, in epoca non prossima. La Corte d’appello di Brescia, con ordinanza del 05 novembre 2024, ha respinto l’istanza, ritenendo insussistenti gli indici di un medesimo disegno criminoso. Il giudice ha valorizzato la distanza temporale delle condotte e la netta diversità tra alcune di esse, qualificandole come espressione di una semplice tendenza a delinquere.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Ha sostenuto l’omogeneità dei reati, tutti contro il patrimonio e concentrati tra marzo e luglio 2008, la contraddittorietà della valorizzazione della distanza spaziale e il riconoscimento della continuazione per altri due reati del 2010.
La Motivazione della Corte
La Sez. VII ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Il Collegio ha richiamato la distinzione consolidata tra la continuazione, intesa come programmazione unitaria e originaria dei vari reati, e la mera inclinazione a reiterare nel tempo condotte di reato, anche analoghe.
Secondo la Corte, il giudice di merito ha correttamente escluso l’unicità del disegno criminoso. I reati risultavano commessi in tempi vicini, ma diversi nello spazio e, soprattutto, nelle modalità esecutive. Appariva incredibile che, nel commettere il primo furto in una cava in Lombardia il 26 marzo 2008, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive.
La Corte ha richiamato le condotte seguenti: una rapina impropria commessa il 29 marzo 2008 con aggressione di un dipendente di un autogrill, il porto di arma da guerra accertato il 2 aprile 2008 e un furto commesso il 19 luglio 2008 in altra località. Tali episodi, per modalità e luoghi, non integrano un programma unitario.
Il Collegio ha escluso anche il dedotto vizio di motivazione, rilevando che l’ordinanza impugnata è completa, logica, non apparente né contraddittoria. La forte differenza tra le condotte e la distanza nel tempo e nello spazio dell’ultimo reato sono elementi logicamente dimostrativi dell’insussistenza del disegno unitario e sintomatici, piuttosto, di una propensione alla devianza.
Quanto ai delitti contro il patrimonio commessi a partire dal 2010, la Corte ha ritenuto che essi non provino l’ideazione unitaria di tutti i delitti, ma confermino uno stile di vita delinquenziale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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