Revoca dell’affidamento in prova per violazioni e inidoneità della misura (Cass. pen. Sez. VII n. 9055 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che revoca l’affidamento in prova al servizio sociale è inammissibile quando non si confronti con le ragioni poste a fondamento del provvedimento e si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti. La revoca della misura si fonda sulla valutazione complessiva delle violazioni commesse e sull’inidoneità della misura a prevenire la reiterazione dei reati. Il controllo di legittimità non si estende al merito della valutazione, ma verifica la tenuta logica della motivazione.

Il Fatto

Al ricorrente era stata concessa in data 24/10/2023 la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, già sospesa dal magistrato di sorveglianza. In data 24/10/2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano ne ha disposto la revoca con decorrenza dal 24 ottobre 2024, rilevando che il ricorrente aveva commesso il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., con modalità particolarmente gravi e pericolose.

Il provvedimento ha valorizzato l’incapacità del ricorrente di frenare i propri impulsi criminosi e di comprendere la portata delle proprie azioni, anche alla luce dei precedenti penali e delle problematiche di alcoolismo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza e l’illogicità della motivazione e due travisamenti dei fatti, e ha depositato memoria in data 10/02/2025.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il ricorso è inammissibile perché non si confronta con l’ordinanza impugnata. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato in termini negativi la pluralità delle violazioni commesse il 24/10/2024, contestando al ricorrente di essersi associato a un soggetto che egli stesso conosceva come condannato, di aver concorso nella fuga attuata con modalità molto pericolose e di aver proseguito nella condotta di resistenza a pubblico ufficiale, opponendosi con violenza all’intervento dell’agente.

Da tali condotte, e dalla negazione del concorso con il coindagato, il Tribunale ha logicamente dedotto l’incapacità di comprendere la portata e le conseguenze delle proprie azioni, la persistenza dell’inclinazione a delinquere, già dimostrata dai numerosi precedenti penali, e l’evidente inidoneità della misura in corso a impedire la reiterazione di condotte criminose.

La Corte ha quindi concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso per la sua aspecificità e per non avere evidenziato alcun vizio motivazionale del provvedimento impugnato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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