Il giudice d’appello deve applicare la riduzione del rito abbreviato (Cass. pen. Sez. 5 n. 8118 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza prevale il primo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, salvo che emergano elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo. Il giudice d’appello che ridetermini la pena in favore dell’imputato deve applicare la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato dall’art. 442, comma 1, cod. proc. pen.: la sua omissione integra la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen. È inammissibile il ricorso per cassazione che lamenti l’omessa valutazione delle richieste istruttorie articolate in appello senza indicarne il contenuto. È privo di interesse il motivo che richieda un chiarimento su un punto divenuto intangibile per la formazione del giudicato.
Il Fatto
Il Tribunale, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per i delitti di cui agli artt. 477 e 478 cod. pen. alla pena finale di due mesi di reclusione, operata la riduzione per le attenuanti generiche e quella per il rito prescelto. La Corte d’appello di Bari, su gravame dell’imputato, riconosceva le attenuanti generiche nella loro massima estensione e rideterminava la pena, sostituendola poi con la multa di euro 4000,00, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi relativi alla mancata valutazione delle richieste istruttorie, alla violazione del divieto di riforma in peggio e alla necessità di un chiarimento in ordine alla sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ribadendo che l’atto di impugnazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Il generico riferimento alle richieste istruttorie contenute nell’atto di appello, senza autonoma indicazione del loro contenuto, non consente il sindacato di legittimità.
Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando un duplice errore nel percorso motivazionale della sentenza impugnata. In primo luogo, ha riscontrato un contrasto tra la pena indicata nel dispositivo, pari a due mesi e venti giorni di reclusione, e quella indicata in motivazione, pari a due mesi e dieci giorni. La conversione in pena pecuniaria ha reso evidente che la volontà del giudice era quella di irrogare la pena riportata nel dispositivo, atteso che quattro mesi, ridotti di un terzo per le attenuanti generiche, corrispondono ad ottanta giorni, poi convertiti in 4000,00 euro di multa. Richiamando il principio per cui in caso di contrasto prevale il dispositivo, la Corte ha ritenuto che la pena effettivamente inflitta fosse quella di due mesi e venti giorni.
Il secondo errore, di natura più sostanziale, ha riguardato la mancata applicazione dell’ulteriore riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, prevista dall’art. 442, comma 1, cod. proc. pen. Tale omissione ha comportato l’irrogazione di una pena superiore a quella che sarebbe derivata dal corretto calcolo, integrando il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen. Procedendo al ricalcolo, la pena di ottanta giorni, ridotta di un terzo, ammonta a cinquantatré giorni, pari a 2650,00 euro di multa. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena, determinandola direttamente ai sensi dell’art. 621 cod. proc. pen.
Ha infine dichiarato inammissibile per difetto di interesse il terzo motivo, concernente un chiarimento sulla sospensione condizionale: il riconoscimento del beneficio da parte del primo giudice non era stato impugnato dal pubblico ministero ed era divenuto intangibile per la formazione del giudicato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 477 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
- Art. 478 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
- Art. 442 c.p.p. – Decisione
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello
- Art. 621 c.p.p. – Effetti dell'annullamento senza rinvio