Rideterminazione aumenti in executivis e limiti del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 3616 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può rivalutare la gravità intrinseca dei singoli fatti giudicati con sentenze irrevocabili, ma deve limitarsi a valutarne la funzione “sistemica” all’interno del disegno criminoso unitario. Qualora l’assetto complessivo muti, egli può rideterminare l’aumento di pena per i reati-satellite, purché mantenga ferma la pena base derivante dal reato più grave e operi in bonam partem. In nessun caso gli aumenti per i reati-satellite possono essere quantificati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. Non è necessario che il giudice dell’esecuzione ricalcoli ab origine tutti gli aumenti già definitivamente riconosciuti in sede di merito e di legittimità, potendo il suo intervento limitarsi al solo segmento di condotta non ancora unificato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza del condannato diretta a ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con tre distinte sentenze irrevocabili: una prima condanna per delitti in materia di stupefacenti, una seconda per gli stessi delitti aggravati dal vincolo associativo e una terza per il solo delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le prime due condanne erano già state unificate in executivis, con pena complessiva rideterminata dalla stessa Cassazione in sedici anni e otto mesi di reclusione. In sede di cognizione, per il fatto giudicato con la terza sentenza era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione con la prima, con aumento di cinque anni di reclusione.
Il giudice dell’esecuzione, ritenuta la comune matrice ideativa di tutte le condotte, aveva individuato la pena più grave in quella inflitta con la seconda sentenza, mantenendo fermi gli aumenti già riconosciuti e rideterminando in tre anni l’aumento per il reato associativo di cui alla terza sentenza. Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo un errore di metodo, per non aver il giudice ricalcolato ex novo tutti gli aumenti, e un errore di calcolo, per aver modificato il giudizio di gravità dei fatti espresso in cognizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate entrambe le censure. Quanto al primo profilo, ha chiarito che il giudice dell’esecuzione non è tenuto a ripercorrere integralmente il percorso ricostruttivo laddove la continuazione tra alcune delle sentenze sia già stata riconosciuta da giudici di merito e di legittimità e la pena complessiva sia stata definitivamente definita: in tal caso, il suo intervento può correttamente limitarsi alla verifica dell’inquadramento dell’ulteriore condanna nel disegno criminoso unitario e alla rideterminazione del solo aumento relativo a quel segmento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la riduzione dell’aumento da cinque a tre anni per il reato satellite giudicato con la terza sentenza integri una rivalutazione della gravità intrinseca dei fatti. Il giudice dell’esecuzione, pur non potendo sovvertire il giudizio di gravità formulato in cognizione, può vagliare la funzione “sistemica” del singolo fatto all’interno della continuazione: quando l’assetto complessivo muta, è fisiologica la rimodulazione dell’aumento, purché resti ferma la pena base e si agisca in senso favorevole al condannato.
Nella specie, la riduzione dell’aumento è stata ritenuta coerente con i principi enunciati dalle Sezioni Unite in materia di rideterminazione del trattamento sanzionatorio in sede esecutiva, trovando specifica motivazione nella particolare gravità della condotta ascritta, denotante l’inserimento stabile e risalente del condannato in consessi criminali di stampo ‘ndranghetistico operanti nel traffico di stupefacenti. La Corte ha infine richiamato il principio per cui gli aumenti per i reati-satellite non possono comunque superare quelli fissati dal giudice della cognizione, limite rispettato nell’ordinanza impugnata.
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Nota della Redazione
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