Motivazione apparente sull’omesso riconoscimento della continuazione in esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 34331 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione in sede esecutiva, il giudice che nega il vincolo ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e art. 671 cod. proc. pen. deve verificare se i reati presupposti siano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine e già concepito nelle sue caratteristiche essenziali. Tale accertamento non può fondarsi su indici meramente presuntivi o su congetture processuali, né può essere sostituito dal richiamo all’eterogeneità delle modalità esecutive. L’ordinanza che ometta ogni indicazione specifica sui fatti di reato presupposti e sulle sentenze di condanna, anche solo per relationem, è affetta da motivazione apparente, perché il ragionamento posto a sostegno della decisione risulta soltanto fittizio e sostanzialmente inesistente, con conseguente annullamento con rinvio.

Il Fatto

Con ordinanza del 29 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta con cui il condannato aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in relazione a due sentenze irrevocabili, relative a reati commessi il 13 luglio 2013 e il 16 agosto 2013. Il giudice riteneva non decisiva la contiguità temporale delle condotte e considerava ostativa l’eterogeneità delle modalità esecutive che connotavano le due ipotesi criminose.

Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Secondo la difesa, la correlazione tra i fatti giudicati dalle sentenze presupposte era stata svalutata sulla base di un percorso argomentativo incongruo, che aveva disatteso il collegamento esecutivo tra i reati, reso evidente dall’omogeneità dei titoli di reato e dalla contiguità spaziale e temporale delle vicende criminose, commesse nello spazio di poco più di un mese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità consolidata sugli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria di una pluralità di condotte illecite. Le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. I n. 11564 del 13.11.2012; Sez. I n. 44862 del 05.11.2008).

Tale programma non va confuso con una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, poiché in tal caso la reiterazione della condotta esprime un programma di vita improntato al crimine, penalizzato da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un parametro opposto a quello sotteso alla continuazione, preordinata al favor rei (Sez. V n. 10917 del 12.01.2012).

La verifica della preordinazione, prosegue la Corte, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di congetture processuali: occorre dimostrare che i reati avvinti dal vincolo siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. I n. 37555 del 13.11.2015; Sez. V n. 49476 del 25.09.2009).

Applicando tali parametri, l’ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti minimi della verifica richiesta. Il giudice dell’esecuzione si era limitato ad affermare, in termini oggettivamente sintetici, che le condotte non erano espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificate dalla identità ontologica dei reati commessi, pur in presenza di omogeneità tipologica e di contiguità spaziale e temporale delle condotte presupposte. Non considerava, in particolare, che il reato del 13 luglio 2013 riguardava gli artt. 110 e 455 cod. pen. e quello del 16 agosto 2013 l’art. 455 cod. pen., in un arco temporale ristretto e con connotati tipologici omogenei.

In assenza di indicazioni provvedimentali specifiche sui fatti di reato presupposti e sulle sentenze di condanna, anche solo per relationem, la Corte rileva la sussistenza di una motivazione apparente: questa ricorre quando la sequenza argomentativa è avulsa dalle risultanze processuali o si avvale di argomentazioni di puro genere, di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, così che il ragionamento espresso a sostegno della decisione risulti soltanto fittizio e sostanzialmente inesistente (Sez. V n. 24862 del 19.05.2010). Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, con rinvio al medesimo giudice per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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