Affidamento terapeutico: prognosi negativa e omessa risposta sulla detenzione domiciliare (Cass. pen. Sez. I n. 34329 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova per fini terapeutici, previsto dall’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presuppone una preventiva verifica sulla condizione di tossicodipendenza del condannato e sull’esistenza di un programma idoneo a consentirne il recupero clinico. Il tribunale di sorveglianza deve formulare un giudizio prognostico favorevole, valutando le condotte antecedenti e successive ai reati e il processo di revisione critica, poiché la misura non può essere concessa al tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso. Il provvedimento che ometta di pronunciarsi su una domanda subordinata di detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, ritualmente proposta, è annullato con rinvio limitatamente a tale istanza.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato istanza di concessione dell’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 T.U. stup. per la pena detentiva in espiazione, con scadenza individuata al 26 settembre 2027. In via subordinata, aveva chiesto la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ai sensi dell’art. 47-ter Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 13 maggio 2025, aveva rigettato l’istanza principale, ritenendo non formulabile un giudizio prognostico favorevole in ragione dei pregiudizi penali, delle informazioni negative acquisite e delle incerte prospettive di recupero. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro censure.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, contestavano la valutazione della condizione di tossicodipendenza e del percorso terapeutico, che avrebbe imposto la concessione del beneficio. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato secondo cui l’affidamento terapeutico postula la verifica della dipendenza e di un programma idoneo al recupero clinico, richiamando Sez. I n. 39320 del 2011 e Sez. I n. 38055 del 2006.
Il Collegio ribadisce che la misura non può essere concessa al condannato ritenuto attualmente pericoloso, giacché il programma terapeutico presuppone la collaborazione del soggetto, negata dalla sua stessa condizione di pericolosità, secondo Sez. I n. 48041 del 2018. Parimenti consolidato è il principio per cui non si può prescindere dal vaglio delle condotte antecedenti e successive ai reati in espiazione, in funzione prognostica (Sez. I n. 10586 del 2019; Sez. I n. 33287 del 2013).
Su queste basi, la Corte ritiene corretta la valutazione del tribunale, che aveva valorizzato la scarsa capacità di avviare un processo di recupero, più volte tentato senza successo, nonché la condizione di recidività e l’inserimento stabile in ambienti delinquenziali dediti alla vendita di stupefacenti. Il giudizio prognostico negativo risulta conforme alle emergenze processuali, anche in ragione della peculiarità dell’affidamento terapeutico rispetto a quello ordinario. I primi tre motivi sono pertanto infondati.
Diversa è la soluzione del quarto motivo. Dagli atti emerge che il condannato, con istanza del 7 ottobre 2024, aveva formulato in modo inequivocabile la richiesta di detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 47-ter Ord. pen., in via subordinata. Il tribunale non aveva fornito alcuna risposta, né diretta né indiretta, determinando l’obliterazione integrale di una parte delle richieste. Si impone, dunque, un nuovo giudizio sul punto, con annullamento dell’ordinanza limitatamente a tale domanda e rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma; il ricorso è rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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