Ricorso inammissibile se manca indicazione della qualità processuale (Cass. pen. Sez. 2 n. 18146 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione e l’interesse ad impugnare sono requisiti autonomi e condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 568 e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. L’interesse, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento, e deve persistere sino al momento della decisione. È quindi inammissibile il ricorso per cassazione nel quale manchi qualsiasi allegazione della qualità in cui il ricorrente agisce, non potendosi apprezzare né la legittimazione né l’attualità e la concretezza dell’interesse sotteso all’impugnazione. Il ricorso deve inoltre essere autosufficiente, dovendo il ricorrente indicare puntualmente gli atti da inserire nel fascicolo, e non generico, omettendo un confronto critico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato origina da un’istanza presentata dal ricorrente, il quale dichiarava di essere stato socio e amministratore unico di una società, chiedendo la restituzione di alcuni beni già oggetto di confisca disposta con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16/01/2013, emesso nell’ambito di un procedimento di prevenzione a carico del padre. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 28/05/2025, accoglieva parzialmente l’istanza, disponendo la restituzione di alcuni beni intestati alla società e rigettandola con riferimento ad un fabbricato. La Corte di appello di Napoli, con decreto del 04/11/2025, rigettava l’appello proposto avverso tale decisione.
Avverso il decreto della Corte territoriale, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con il quale, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, lamentava la violazione di legge in relazione al mancato confronto tra il giudicato penale di revoca della confisca e il giudicato di prevenzione, nonché l’omessa motivazione sul punto, sostenendo la possibilità di attivare il rimedio della revocazione. Successivamente, venivano depositati motivi aggiunti e una memoria di replica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso difettava dell’allegazione della qualità in cui il ricorrente agiva. Pur avendo egli rappresentato, nell’istanza di restituzione, di essere stato socio e amministratore unico della società intestataria dei beni, tale allegazione non risultava trasfusa nel ricorso per cassazione. Questa mancanza, ha osservato la Corte, non consentiva la verifica preliminare dei requisiti della legittimazione e dell’interesse ad impugnare, che costituiscono condizioni di ammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 568 e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. L’interesse, in particolare, deve essere concreto e attuale, mirando a rimuovere un effettivo pregiudizio o a conseguire una situazione pratica più vantaggiosa: requisiti la cui sussistenza non era apprezzabile in assenza di una chiara indicazione della posizione soggettiva del ricorrente rispetto ai beni e al provvedimento impugnato.
La Corte ha inoltre evidenziato che il ricorso risultava altresì privo di autosufficienza. Esso non conteneva alcuna indicazione degli atti da inserire nel fascicolo, nonostante l’onere in capo al ricorrente di individuarli puntualmente per consentirne la pronta acquisizione da parte della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in applicazione del principio di cui all’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. Il riferimento alla sentenza di merito del 2018, di cui era riportato solo uno stralcio, non era sufficiente a integrare tale onere.
Il motivo di ricorso è stato infine ritenuto generico. Il ricorrente, nel censurare il provvedimento impugnato, ometteva un confronto critico con la sua argomentazione centrale, che aveva dato rilievo alla diversa incidenza dell’evento morte del padre nel procedimento di prevenzione e nel giudizio di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui la morte dell’indagato fa venir meno la possibilità di applicare agli eredi la confisca di cui all’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, senza che il ricorrente avesse portato elementi capaci di scardinare tale ragionamento.
L’inammissibilità del ricorso principale è stata ritenuta assorbente anche rispetto ai motivi aggiunti, in quanto il vizio radicale del motivo originario si trasmette a questi ultimi per il vincolo di connessione. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.
Nota della Redazione
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