Riparazione ex art. 162-ter cod. pen., congruità insindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 34330 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della riparazione del danno previsto dall’art. 162-ter cod. pen. ha finalità eminentemente deflattive e il suo effettivo conseguimento non è condizionato alla conclusione di accordi tra imputato e persona offesa né all’esercizio di un diritto potestativo di quest’ultima, ma è affidato al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice. È pertanto legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria anche in presenza del dichiarato dissenso della persona offesa sull’inadeguatezza della somma, purché il giudice esprima una motivata valutazione di congruità. La liquidazione del danno, comprensiva della componente patrimoniale e non patrimoniale, avviene in assenza di istruttoria, ma il contraddittorio tra le parti funge da contrappeso alla quantificazione. Le eventuali carenze della riparazione ritenuta congrua restano rivisitabili in sede civile, poiché la sentenza di estinzione non produce effetti di giudicato nel giudizio civile ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza del 18.03.2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di danneggiamento aggravato ai danni della vettura di proprietà della persona offesa, perché estinto per condotta riparatoria ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen. Il giudice ha ritenuto interamente satisfattiva del danno la somma di euro 5.000,00 corrisposta con assegno circolare.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo la violazione di legge con riferimento all’art. 162-ter cod. pen. La persona offesa aveva accettato la somma solo a titolo di acconto sul maggior pregiudizio subito. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe considerato solo il pregiudizio patrimoniale, e neppure nella sua interezza, trascurando il deprezzamento del veicolo, le spese di spostamento con carro attrezzi e di noleggio di un’auto sostitutiva, nonché il danno non patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il ricorso, pur lamentando un vizio di violazione di legge, invoca di fatto la rivalutazione di un giudizio discrezionale di merito in ordine alla congruità della condotta riparatoria. Il Tribunale ha motivato puntualmente, senza incorrere in manifesta illogicità, e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ricorda che l’istituto di cui all’art. 162-ter cod. pen. ha finalità deflattive, il cui conseguimento non è condizionato alla conclusione di accordi tra imputato e persona offesa né all’esercizio di un diritto potestativo di quest’ultima, ma è affidato al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice. Richiama sul punto Sez. V n. 7362 del 14.11.2023 e Sez. III n. 16674 del 02.03.2021. È dunque legittima la declaratoria di estinzione anche in caso di dissenso della persona offesa, purché il giudice esprima una motivata valutazione di congruità, come affermato da Sez. Un. n. 33864 del 23.04.2015 con riguardo all’omologo procedimento davanti al Giudice di pace disciplinato dall’art. 35, comma primo, d.lgs. n. 274/2000.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte osserva che tale pregiudizio, in quanto determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, non può essere oggetto di puntuale dimostrazione, trattandosi di uno stato d’animo. Occorre dunque fare ricorso alla prova presuntiva, che può costituire l’unica fonte del convincimento del giudice, a condizione che il danneggiato alleghi tutti gli elementi idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, come precisato da Sez. Un. civili n. 26972 dell’11.11.2008.
Nel caso concreto il giudice ha dato conto della natura dei danni materiali arrecati alla vettura e del versamento della somma di euro 5.000,00, ritenendo congruo il quantum rispetto al pregiudizio materiale e morale, e rilevando l’assenza di documentazione offerta dalla persona offesa in ordine alle maggiori spese e alle più rilevanti sofferenze allegate.
La Corte aggiunge che le possibili carenze della riparazione stimata congrua restano suscettibili di rivisitazione in sede civile, alla quale la persona offesa può sempre rivolgersi, poiché la sentenza di estinzione non riveste efficacia di giudicato nel giudizio civile ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen. ed è pronuncia volta a eliminare esclusivamente l’interesse pubblico alla condanna, come affermato da Sez. II n. 39252 del 22.06.2021 e Sez. V n. 10390 del 14.02.2019. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Nota della Redazione
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