Interesse concreto e attuale del detenuto al reclamo ex art 41-bis (Cass. pen. Sez. I n. 28016 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’interesse a impugnare richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. va individuato in una prospettiva utilitaristica, connotata da una finalità negativa, di rimozione di uno svantaggio processuale, e da una finalità positiva, di conseguimento di un’utilità coerente con l’ordinamento. Il requisito deve presentarsi in termini di concretezza e attualità e sussistere tanto al momento della proposizione del gravame quanto in quello della sua decisione. Nel procedimento di reclamo avverso il trattenimento della corrispondenza applicato ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., la restituzione del telegramma e della cartolina in epoca anteriore alla decisione determina la carenza di interesse e l’inammissibilità del ricorso, anche quando la motivazione del provvedimento impugnato sia sintetica ai limiti dell’assertività.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.) presso la Casa di reclusione di L’Aquila, proponeva reclamo avverso il trattenimento di un telegramma e di una cartolina indirizzati a un altro soggetto parimenti sottoposto al medesimo regime differenziato. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 15 aprile 2025, dichiarava il reclamo inammissibile per carenza di interesse.

Avverso questa ordinanza il detenuto proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per avere il Tribunale escluso di poter disapplicare la disciplina sul trattenimento della corrispondenza applicabile ai soggetti in regime differenziato, trascurando le implicazioni del reclamo sulle comunicazioni di quella popolazione carceraria. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla cornice normativa. Il trattenimento della corrispondenza, in entrata e in uscita, dei detenuti è disciplinato dall’art. 18-ter Ord. pen., come novellato dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, che si applica anche ai soggetti sottoposti al regime differenziato. Il comma 2-quater, lett. e), dell’art. 41-bis Ord. pen. prevede la sottoposizione della corrispondenza al visto di censura ma non un esplicito obbligo motivazionale, che deve ritenersi immanente in forza dell’art. 15 Cost., secondo cui la libertà e la segretezza della corrispondenza possono essere limitate solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Il Collegio ricorda che la disposizione è stata introdotta per porre rimedio alla situazione che, sotto la previgente normativa, aveva condotto a diverse pronunce di condanna della Corte EDU nei confronti dello Stato italiano, per l’assenza di una disciplina sulla durata delle misure di controllo, sui motivi giustificativi e sulle modalità di esercizio della facoltà di valutazione delle autorità competenti.

Su questa base la Corte riconosce che la motivazione eccessivamente sintetica del provvedimento impugnato, ai limiti dell’assertività, sembrerebbe orientare la decisione in senso favorevole alle censure difensive, che appaiono sul punto pertinenti. Il rilievo non è però decisivo.

Il passaggio centrale riguarda la nozione di interesse a impugnare. Richiamando le Sezioni Unite n. 6624 del 27 ottobre 2011, dep. 2012, la Corte ne individua la duplice finalità, negativa e positiva, e ne afferma la necessaria concretezza e attualità, da verificare sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della decisione, perché questa possa incidere effettivamente sulla situazione giuridica devoluta al giudice dell’impugnazione.

Il requisito presuppone dunque la persistenza dell’interesse. Nel caso concreto il telegramma e la cartolina erano stati restituiti al ricorrente prima dell’udienza del 15 aprile 2025 davanti al Tribunale del riesame. Da qui la carenza di interesse sottostante al ricorso, non connotato da concretezza e attualità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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