Omicidio aggravato e prescrizione: pena in astratto senza aggravanti (Cass. pen. Sez. I n. 10775 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio volontario, ai fini del decorso della prescrizione occorre aver riguardo alla pena astrattamente irrogabile all’esito del giudizio. Ove le circostanze aggravanti che comportavano la pena dell’ergastolo siano state escluse, il reato non è più imprescrittibile e soggiace alla disciplina vigente al momento della commissione. Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 trova applicazione l’art. 157, primo comma, n. 1, cod. pen. nel testo previgente, con termine prescrizionale di venti anni, aumentabile fino a trenta per effetto delle interruzioni. È inammissibile la tesi dell’imprescrittibilità fondata sull’astratta configurabilità dell’ergastolo quando le aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, o addirittura escluse.

Il Fatto

Quattro imputati erano stati condannati, in primo grado, per l’omicidio di un uomo commesso a Gela nel contesto della criminalità organizzata nissena. Due di essi riportavano la pena dell’ergastolo; gli altri due, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, quella di trent’anni di reclusione.

La Corte di assise di appello, in parziale riforma, escluse per tutti gli imputati le aggravanti della minorata difesa e del numero delle persone e, per i soli due condannati a pena temporanea, anche l’aggravante della premeditazione di cui all’art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. Confermò nel resto. Contro questa decisione ricorsero tutti gli imputati, deducendo vizi di motivazione sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, per uno di essi, la prescrizione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due questioni comuni. La prima riguarda la valutazione delle chiamate in reità. Richiamando Sez. U n. 20804 del 29.11.2012, dep. 2013, Aquilina, il Collegio ribadisce che credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità oggettiva del racconto vanno vagliate in modo unitario: l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non impone alcuna sequenza logico-temporale rigida. Il riscontro estrinseco può essere di qualsiasi natura, anche indiretto, e persino costituito da altre dichiarazioni accusatorie.

I ricorsi vengono respinti su questo fronte. Le difese, osserva la Corte, tendono a parcellizzare i singoli segmenti dichiarativi, operazione incompatibile con l’ermeneutica delle Sezioni Unite. Le propalazioni dei due collaboratori, pur provenienti da famiglie mafiose diverse e pur non avendo essi partecipato all’omicidio, risultano convergenti sul nucleo essenziale del coinvolgimento degli imputati nella fase organizzativa ed esecutiva. Le incongruenze dichiarative, non decisive, non inficiano il giudizio positivo formulato dai giudici di merito, che è frazionabile e non arbitrario.

La seconda questione, decisiva, riguarda la prescrizione. Per i due imputati condannati all’ergastolo il reato, contestato nella forma aggravata dalla premeditazione, è imprescrittibile, in forza del principio di Sez. U n. 19576 del 24.09.2015, dep. 2016, Trubia. Per gli altri due, invece, escluse in appello tutte le aggravanti, il fatto non è più punibile in astratto con l’ergastolo: cade il presupposto dell’imprescrittibilità. Si applica allora la disciplina più favorevole, quella vigente all’epoca dei fatti, che prevedeva venti anni, aumentabili fino a trenta per le interruzioni.

Nel caso concreto, però, l’unico atto interruttivo utile — l’ordinanza di custodia cautelare — è intervenuto quando il termine era già maturato. Il Collegio richiama Sez. I n. 11047 del 07.02.2013, Stasi, che afferma l’imprescrittibilità dell’omicidio aggravato anche quando le aggravanti siano ritenute equivalenti o subvalenti in comparazione: ma tale principio presuppone pur sempre l’astratta punibilità con l’ergastolo, che qui manca per effetto dell’esclusione integrale delle aggravanti.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dei due imputati condannati a pena temporanea, perché il reato è estinto per prescrizione, e il rigetto dei ricorsi degli altri due, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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