Attenuanti generiche: basta un solo elemento tra quelli dell’art. 133 cod. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 6322 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione può risultare all’uopo sufficiente. L’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 02/05/2024, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto il ricorrente responsabile della contravvenzione di cui all’art. 699 cod. pen., per avere portato, senza licenza dell’Autorità, fuori dalla propria abitazione un tirapugni in acciaio.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando vizi di violazione di legge e difetti motivazionali riferiti all’affermazione della penale responsabilità, al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il primo motivo riguarda un profilo che non era stato oggetto di devoluzione al giudice di appello, essendo stata proposta l’impugnazione di merito esclusivamente per il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche. La censura è dunque estranea al thema decidendum del grado precedente.
Quanto alla doglianza sul trattamento sanzionatorio, la motivazione risulta compiutamente illustrata nella sentenza impugnata. I giudici di merito hanno fatto riferimento al comportamento negativo tenuto dal ricorrente al momento del controllo di polizia e alla sua negativa personalità.
Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ribadisce un orientamento consolidato. Il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, potendo anche un solo elemento sulla personalità del colpevole o sull’entità e sulle modalità del reato risultare sufficiente (Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano). L’applicazione del beneficio non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (Sez. 3 n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo; Sez. 1 n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano).
La Corte richiama altresì l’orientamento secondo cui il mancato riconoscimento può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis operata dal d.l. n. 92 del 2008, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini; Sez. 1 n. 39566 del 16/02/2017, Starace).
Nel caso di specie i giudici di appello hanno fatto congruo riferimento a parametri a fronte dei quali il ricorrente ha opposto una lettura alternativa e meramente oppositiva delle circostanze valorizzate in sede di merito. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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