Nomina del difensore valida senza autenticazione se riconosciuta dal difensore (Cass. pen. Sez. III n. 6794 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen., non richiede che la sottoscrizione del nominante sia autenticata dal difensore o da altri. È sufficiente che l’atto rechi la sottoscrizione dell’indagato o dell’imputato, apposta in data anteriore o contestuale all’atto cui il mandato si riferisce, e che il difensore ne attesti il riconoscimento, anche implicitamente, al momento del deposito. L’autenticità della firma e la riconducibilità dell’atto al nominante non possono essere sindacate scrutinando le modalità con cui la nomina è pervenuta nella disponibilità del difensore: una volta che questi assume la paternità dell’atto dinanzi all’autorità, il percorso compiuto dallo scritto non è più verificabile dal giudice.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con ordinanza, dichiarò inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza del GIP che aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, condannandolo alle spese. Il difensore aveva depositato la nomina rinvenuta nella cassetta postale dello studio, senza autenticare la sottoscrizione perché non aveva raccolto la firma personalmente.

Il Tribunale aveva ritenuto carente la prova della riconducibilità della nomina all’assistito. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge processuale e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso muovendo dall’art. 96 cod. proc. pen., che disciplina le modalità di nomina del difensore di fiducia senza imporre alcuna autenticazione della sottoscrizione. Poiché la norma non richiede tale formalità, l’atto è valido e produttivo di effetti anche quando trasmesso per raccomandata, purché presenti il requisito minimo imprescindibile della sottoscrizione del nominante, apposta in data anteriore o contestuale all’atto cui il mandato si riferisce.

Nel caso in esame l’atto di nomina presenta indubbiamente tali requisiti formali. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento, che comprende Sez. 5 n. 1623 del 1995, Sez. 3 n. 234 del 2006, Sez. 1 n. 43223 del 2024 e Sez. 3 n. 43244 del 2023, tutte convergenti nel ritenere non necessaria l’autenticazione.

Il passaggio decisivo riguarda il sindacato sulle modalità di trasmissione. La Corte osserva che l’autenticità della sottoscrizione e la riconducibilità dell’atto al nominante non possono essere messe in discussione scrutinando come la nomina sia giunta al difensore. Richiamando Sez. 1 n. 32123 del 2020, si afferma che, finché l’atto resta nella sfera del difensore, l’autorità giudiziaria non ha competenza a sindacare il percorso compiuto dallo scritto; quando entra nel fascicolo, ciò avviene perché il difensore si è assunto la responsabilità dell’atto.

Nel caso concreto il deposito della nomina e le assicurazioni rese dal difensore in ordine alla genuinità della sottoscrizione, unitamente all’attestazione di assistere l’indagato dal 2014, integrano condotte equipollenti all’autenticazione valorizzata nelle pronunce richiamate. L’ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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