Annullamento senza rinvio per omessa pena accessoria (Cass. pen. Sez. 5 n. 13045 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa obbligatoriamente l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, senza alcuna discrezionalità del giudice. L’omessa applicazione di una pena accessoria predeterminata nella durata è rimediabile dalla Corte di cassazione mediante annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo consentita la rettificazione ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. La sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 163, primo comma, cod. pen., presuppone una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione: il limite costituisce presupposto legale insuperabile, che rende irrilevante ogni prognosi favorevole circa la futura astensione dell’imputato dalla commissione di reati.
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata dichiarava due imputati colpevoli di furto aggravato in abitazione in concorso, condannandoli alla pena di anni quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 900,00 di multa ciascuno. Il giudice di merito concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena a uno solo degli imputati. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo la mancata applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici e l’illegittima concessione del beneficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. L’art. 29, primo comma, secondo periodo, cod. pen. stabilisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Si tratta di un’ipotesi vincolata, in cui il legislatore ha predeterminato sia il presupposto (pena detentiva irrogata non inferiore a tre anni) sia la durata della pena accessoria, senza lasciare alcuno spazio alla discrezionalità del giudice. Nel caso di specie, la pena irrogata a ciascun imputato superava la soglia dei tre anni, rendendo obbligatoria l’applicazione dell’interdizione.
La Corte ha richiamato le Sezioni Unite Galdini (sentenza n. 47502 del 29/09/2022, Rv. 283754 – 02), secondo cui, ove rilevi l’illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, la Corte di cassazione pronuncia l’annullamento senza rinvio ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non potendo ricorrere alla rettificazione di cui all’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. L’error iuris denunciato, rendendo la sentenza carente di una disposizione necessaria, può essere rimosso direttamente dalla Corte.
Anche il secondo motivo è stato accolto. L’art. 163, primo comma, cod. pen. consente la sospensione condizionale della pena solo quando la pena detentiva inflitta non superi i due anni di reclusione. Tale limite costituisce un presupposto legale insuperabile, rispetto al quale ogni prognosi favorevole circa la futura astensione dell’imputato dalla commissione di reati diviene irrilevante. La pena irrogata all’imputato beneficiario, superiore a due anni, rendeva illegittima la concessione del beneficio, con conseguente annullamento senza rinvio della relativa statuizione.
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Nota della Redazione
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