Continuazione esterna in appello: motivo aspecifico e inammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 3354 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di appello che introduce la richiesta di applicazione della continuazione esterna deve rispondere ai parametri di specificità richiesti dal sistema impugnatorio. Il giudice d’appello, pur investito tempestivamente della richiesta, non può pronunciarsi se il motivo non individui in modo chiaro la sentenza passata in giudicato rispetto alla quale invocare la continuazione, né indichi i dati fattuali del reato già giudicato. In mancanza degli estremi minimi essenziali, il tema non risulta devoluto al giudice d’appello e l’appello è inammissibile. L’obbligo di pronuncia sulla continuazione esterna si commisura ai tratti del motivo che lo ha introdotto.

Il Fatto

Con sentenza del 28 febbraio 2024 la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputata, dopo aver ottenuto la rimessione in termini per impugnare, avverso la pronuncia di primo grado che l’aveva condannata per il reato di furto in abitazione aggravato.

La difesa aveva chiesto alla Corte territoriale, tra l’altro, l’applicazione della continuazione tra il fatto oggetto di quel procedimento e altro furto già giudicato con sentenza definitiva. Avverso la pronuncia di inammissibilità l’imputata ricorre per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 81 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove da una premessa: la sentenza d’appello aveva erroneamente indicato la data del commesso reato, non tenendo conto della correzione dell’errore materiale disposta dal giudice dell’esecuzione. Di tale errore la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto accorgersi. Tuttavia, osserva il Collegio, la corretta individuazione della data non sarebbe stata sufficiente a superare le incertezze che hanno contraddistinto l’atto di appello.

Il motivo n. 6, dedicato alla richiesta di continuazione cd. esterna, non era affatto chiaro nell’indicare la sentenza passata in giudicato cui riferire la continuazione. Lo stesso ricorso ammette le imprecisioni dell’atto di appello, ma ritiene che gli estremi esatti sarebbero stati evincibili dal provvedimento di rigetto dell’istanza di rimessione in termini allegato. Il provvedimento, però, contiene a sua volta un errore, indicando la sentenza in modo diverso nella motivazione e nel dispositivo.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 1 del 19.01.2000: il giudice d’appello investito della richiesta di continuazione con reato separatamente giudicato non può esimersi dall’esaminarla riservandone la soluzione al giudice dell’esecuzione. Ma tale obbligo presuppone che il motivo sia specifico. Il Collegio condivide anche il principio di Sez. II n. 7132 del 11.01.2024: la richiesta è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e accompagnata dall’allegazione precisa e completa delle sentenze definitive rilevanti.

Nel caso concreto la difesa non indicava correttamente la sentenza definitiva e si limitava a richiamare il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione in termini, che a sua volta non menzionava il fatto di reato giudicato. Né argomentava alcunché sulla medesimezza del disegno criminoso, oltre al mero riferimento alla contiguità temporale dei fatti. Il giudice d’appello, privo di elementi per valutare l’analogia delle condotte, ha correttamente concluso per l’inammissibilità.

Il Collegio ritiene non conferente il diverso principio di Sez. III n. 30272 del 08.06.2021, che pure ammette l’acquisizione d’ufficio degli atti: anche in tale prospettiva l’onere di allegazione della parte deve essere specifico. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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