Furto a querela dopo la riforma Cartabia e legittimazione del detentore qualificato (Cass. pen. Sez. V n. 3355 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di furto è procedibile a querela. La querela è validamente proposta dal soggetto che, al momento della sottrazione, si trovi in una relazione di fatto con la res, essendo sufficiente il possesso inteso come detenzione a qualsiasi titolo, non richiedendosi poteri di rappresentanza del proprietario. Nel delitto di furto il fine di profitto, quale dolo specifico, comprende qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, ivi compreso il soddisfacimento di un bisogno psichico per dispetto, ritorsione o vendetta. La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela per i reati che la riforma ha reso perseguibili a querela, esprimendo la volontà punitiva della persona offesa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 3 aprile 2024, riqualificava la condotta originariamente contestata come furto in abitazione nella più grave ipotesi di furto pluriaggravato, per la violenza sulle cose, per il numero superiore a tre degli autori e per il danno patrimoniale di rilevante gravità. La contestazione muoveva dall’introduzione notturna negli uffici di una società, con scardinamento della porta d’ingresso, sabotaggio della sirena e sottrazione di arredi, attrezzature, programmi informatici, titoli di credito ed effetti societari.
Gli imputati ricorrevano per cassazione con unico atto, articolando sei motivi, tra cui la nullità per il rinvio della trattazione ad altra sede, il difetto di legittimazione del querelante dopo la riqualificazione in reato procedibile a querela, l’insussistenza del dolo di profitto e l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via logicamente pregiudiziale il terzo motivo, relativo all’efficacia della querela dopo la riqualificazione in fattispecie procedibile a querela. Richiama le Sezioni Unite n. 40354 del 18/07/2013, secondo cui il bene giuridico tutelato dal furto è il possesso, inteso in senso ampio come detenzione a qualsiasi titolo, con conseguente qualifica di persona offesa in capo al detentore e non al proprietario non detentore. Non occorrono poteri di rappresentanza del proprietario.
Nel caso concreto il querelante ha descritto in dettaglio i beni sottratti, le loro caratteristiche e il valore, indicando la disponibilità dei locali e dei beni. La Corte corregge sul punto la qualificazione dei giudici di merito: il querelante non agisce quale danneggiato, ma quale comproprietario e codetentore qualificato dei beni sottratti alla società. Essendo divenuta necessaria la querela, questa risulta ritualmente proposta; la società, d’altro canto, non l’ha mai contestata, convalidandola con la costituzione di parte civile, che equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati resi perseguibili a querela dalla riforma (richiamata Sez. 1 n. 26575 del 14/05/2024).
Il primo motivo è infondato: il processo fu chiamato nella sede distaccata e rinviato nello stesso giorno alla sede centrale. Non si verte in tema di rinvio fuori udienza, ma di rinvio in udienza, e gli imputati, già dichiarati assenti, erano rappresentati dal difensore. Il secondo motivo è rigettato: la Corte d’appello ha correttamente escluso l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché il furto riguardò beni di una società diversa da quella debitrice, difettando la coincidenza soggettiva tra pretesa azionabile e pretesa arbitrariamente attuata.
Il quarto motivo è infondato e aspecifico: il dolo di profitto comprende qualunque vantaggio, anche non patrimoniale, secondo Sez. U n. 41570 del 25/05/2023. Il quinto motivo è aspecifico, non confrontandosi con la ratio decidendi fondata sull’esorbitanza della pena rispetto ai limiti dell’art. 131-bis cod. pen. Il sesto motivo è infondato: l’estinzione degli effetti penali del patteggiamento ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. non impedisce di valutare la precedente sanzione detentiva ai fini della concedibilità di un secondo beneficio, secondo Sez. U n. 31 del 22/11/2000. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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