Continuazione in executivis e precedente riconoscimento del vincolo (Cass. pen. Sez. I n. 24014 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione non può trascurare la precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali è chiesta l’unificazione. Può prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno criminoso. Il principio opera, per identità di ratio, sia quando il vincolo è stato riconosciuto in sede di cognizione sia quando è stato riconosciuto in sede esecutiva. L’unificazione non può fondarsi su una generica tendenza a delinquere, né sulla sola omogeneità dei reati contro il patrimonio.
Il Fatto
Con ordinanza del 10 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen. dal condannato, volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di merito, nonché tra questi e quelli già unificati con precedenti ordinanze emesse da altri giudici dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione riteneva che l’istante non avesse indicato in modo specifico gli indici dai quali desumere l’identità del disegno criminoso, essendo i reati commessi a distanza di circa quattro mesi e in luoghi non contigui. Escludeva che la sola circostanza che si trattasse di reati contro il patrimonio fosse sufficiente, emergendo piuttosto una scelta di vita. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso la difesa del condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di continuazione: ai fini del riconoscimento del vincolo, i singoli reati devono presentarsi come realizzazione di un programma delineato ab initio nella mente del soggetto. La prova di tale congiunta previsione va ricavata da indici esteriori alla condotta, individuati dalla giurisprudenza nella omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio-temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta e nella sistematicità.
Richiamando Sez. U n. 28659 del 18/5/2017, la Corte ribadisce che non è sufficiente valorizzare taluno di tali indici se i successivi reati risultano frutto di determinazione estemporanea. L’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di condotte criminose.
Sul piano temporale, la Corte richiama Sez. I n. 41718 del 28/11/2025: il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione, poiché, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso tra le violazioni, tanto più improbabile è la programmazione unitaria.
Il nucleo del principio è però quello relativo alle pregresse unificazioni. La Corte richiama Sez. I n. 2867 dell’8/11/2023 e Sez. I n. 54106 del 24/3/2017: il giudice che ritenga di non accogliere l’istanza, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione. Tale principio vale, per identità di ratio, anche quando il riconoscimento è avvenuto in sede esecutiva, come affermato da Sez. I n. 6224 del 13/10/2023.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione non si è adeguatamente confrontato con il tema dell’avvenuto riconoscimento in executivis della continuazione tra fatti omologhi, introdotto con l’istanza. I fatti-reato per i quali è formulata l’istanza sono prossimi, sul piano temporale e della natura, a quelli già unificati con le ordinanze di altri giudici dell’esecuzione. L’ordinanza non ha chiarito i motivi specifici per cui non possono estendersi ai reati oggetto dell’istanza i medesimi criteri già utilizzati. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa persona fisica, in ossequio a Corte cost. sent. n. 183 del 2013.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.