Richiesta di trattazione orale in appello e onere di allegazione del vizio (Cass. pen. Sez. II n. 24013 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di partecipazione all’udienza formulata dall’imputato detenuto, se non specificata nella forma e nel momento di presentazione, non integra la richiesta di trattazione orale richiesta dall’art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen., da presentarsi a pena di decadenza nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell’avviso di fissazione. Il difensore che deduca l’error in procedendo da omessa trattazione orale deve allegare l’istanza tempestiva, non essendo sufficiente l’asserzione. In mancanza, il Collegio non può verificare la sussistenza del vizio e il motivo è infondato. È inammissibile per aspecificità la censura che contesti la qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con l’argomentazione dei giudici di merito sulla consapevole accettazione del rischio.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado per concorso nel delitto di rapina, aggravata dalla minaccia commessa con armi: secondo l’accusa, dopo aver occultato la merce trafugata nella borsa dell’imputata, il complice mostrava un coltello e rivolgeva frasi minatorie all’addetto alla sicurezza. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna con sentenza del 01.07.2025.
Avverso la pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale disposto la trattazione orale malgrado la richiesta personale dell’imputata, all’epoca detenuta. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre al furto e non alla rapina, in assenza di condotte minatorie riferibili alla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato quanto al primo motivo. Per contrastare la pronuncia impugnata, la difesa avrebbe dovuto allegare l’istanza che assumeva tempestiva, inviata personalmente dalla ricorrente per il tramite della casa circondariale. Che la richiesta fosse tempestiva è però solo asserito e non dimostrato: in mancanza di una valida allegazione, la Corte non può verificare l’effettiva sussistenza del vizio eccepito.
La motivazione chiarisce che la mera richiesta di presenziare all’udienza, formulata dall’imputata detenuta per altra causa, senza indicare forma e momento di presentazione, non equivale alla richiesta di trattazione orale prevista dall’art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen.. Ai fini di una valida espressione della volontà di partecipazione occorre che l’appellante o il difensore presentino richiesta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell’avviso di fissazione.
La Corte ha poi ricostruito gli atti, accessibili in sede di legittimità essendo dedotto un error in procedendo, richiamando Sez. U n. 42792 del 31.10.2001, Policastro, Rv. 220092. Il decreto di citazione per l’udienza del 1° luglio 2025 era stato ritualmente notificato il 14 maggio 2025 con consegna nelle mani dell’imputata. La richiesta di trattazione orale era stata presentata dal difensore solo il 28 giugno 2025, con memoria inviata via p.e.c., dunque oltre il termine dei quindici giorni.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per aspecificità, perché meramente assertivo e reiterativo di doglianze già disattese dai giudici di merito con motivazione adeguata, richiamando Sez. II n. 37295 del 12.06.2019, E., Rv. 277218-01. La qualificazione della condotta come rapina impropria è argomentata alla luce della consapevole accettazione, da parte dell’imputata, della possibilità che il complice agisse con minaccia o violenza per conseguire il possesso dei beni. La difesa non ha puntualizzato le ragioni per cui la condotta del concorrente non fosse idonea a incidere sulla determinazione dell’imputata.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso