Violazione dell’art 192 cod proc pen non censura la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 11661 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili. I limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. La specificità del vizio motivazionale esclude che l’ambito della lett. e) possa essere dilatato mediante la “violazione di legge” di cui alla lett. c), perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. La riconduzione dei vizi di motivazione alla lett. c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione, che limita la censura ai vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne aveva confermato la responsabilità. Deducendo violazione di legge, sub specie di erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., e vizio motivazionale, assume che la sentenza impugnata sia contraddittoria in punto di affermazione di responsabilità, per essere emersa dall’istruttoria dibattimentale una palese contraddizione tra le dichiarazioni delle due persone offese.

La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente chiede, in sostanza, una rilettura delle risultanze probatorie e l’adozione di nuovi parametri di valutazione rispetto a quelli seguiti dai giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i motivi sono riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Essi mirano a prefigurare una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Quanto alla denunciata violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la Corte ricorda che, secondo il consolidato insegnamento di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020 hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, poiché i limiti fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo alla lett. c) della medesima disposizione.

La Corte sottolinea che la specificità del motivo di cui alla lett. e) esclude che il suo ambito possa essere dilatato utilizzando la “violazione di legge” di cui alla lett. c). La deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. La riconduzione dei vizi di motivazione alla lett. c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione, che limita la censura ai vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.

Nel merito, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica e congrua e corretta in punto di diritto. Il motivo che contesta la correttezza della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi e di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con altri modelli di ragionamento (Sez. U n. 12 del 31.05.2000). I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova e risposto a tutte le doglianze difensive. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.06.2000), consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

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