Riconoscimento in udienza e prova atipica: legittimo il giudizio di responsabilità (Cass. pen. Sez. II n. 4779 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’imputato presente, operato in udienza dal testimone nel corso della deposizione, costituisce prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen. e va tenuto distinto dalla ricognizione personale disciplinata dall’art. 213 cod. proc. pen. Esso è idoneo a fondare il giudizio di responsabilità, purché la persona offesa abbia accertato direttamente l’identità dell’imputato. Non sussiste contraddittorietà tra il riconoscimento dibattimentale e la precedente individuazione fotografica, quando il primo sia stato disposto proprio per superare le incertezze emergenti dalla lettura del verbale delle indagini preliminari.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia assolutoria del g.i.p. del Tribunale di Bari, lo ha condannato per il reato di rapina in accoglimento dell’appello del pubblico ministero. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 628 cod. pen., lamentando che il giudice di secondo grado non avrebbe valutato adeguatamente la discrasia tra l’individuazione fotografica effettuata in sede di indagini preliminari e il riconoscimento personale compiuto in dibattimento dalla persona offesa.
Con ulteriori motivi il ricorrente censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, assumendo che la pena, superiore al minimo edittale, sarebbe sorretta da mere clausole di stile.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del valore probatorio del riconoscimento compiuto in udienza. Il giudice di appello ha spiegato che tale riconoscimento è stato disposto proprio per superare le incertezze sull’identificazione che avevano condotto all’assoluzione in primo grado, incertezze ritenute superate anche grazie ai chiarimenti offerti in udienza dalla persona offesa. La difesa, osserva la Corte, denuncia una contraddittorietà ormai inattuale, poiché il riconoscimento e le precisazioni testimoniali hanno fatto venir meno i dubbi sulla identificazione del reo.
Il passaggio centrale è la qualificazione dell’istituto. Il riconoscimento dell’imputato presente, operato in udienza dal testimone, trova il proprio paradigma nella prova testimoniale di un soggetto che ha accertato direttamente l’identità personale dell’imputato. Esso va tenuto distinto dalla ricognizione personale ex art. 213 cod. proc. pen. ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3642 del 03/12/2004, dep. 2005, Izzo). Da qui l’infondatezza del primo motivo.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la denuncia di manifesta illogicità non viene in rilievo: il vizio di illogicità manifesta consegue alla violazione dei principi della logica formale o dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen., oppure all’invalidità dell’argomentazione per carenza di connessione tra premesse e conclusioni (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo). Il motivo si risolve inoltre in una mera asserzione, priva dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché non indica gli elementi posti a base della censura.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte rileva che la pena base di anni quattro e mesi sei di reclusione, ridotta per il rito a tre anni, è inferiore alla misura media della cornice edittale, individuata in anni undici e mesi sei. In tale evenienza non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa). La motivazione dell’appello, fondata sui parametri dell’art. 133 cod. pen., risulta conforme a tale principio. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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