Sopravvenuta carenza di interesse prevale sulla rinuncia al ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 7715 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione costituisce causa di inammissibilità del ricorso. Tale causa prevale sulla concorrente rinuncia all’impugnazione, ove pure intervenuta, perché è ad essa più favorevole, non comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Il venir meno dell’interesse per effetto di un provvedimento sopravvenuto che abbia già realizzato il risultato perseguito con il ricorso determina pertanto la declaratoria di inammissibilità, senza ulteriori statuizioni.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto incidente di esecuzione avverso il decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Torino, chiedendone la revoca dell’esecutività o, in subordine, la remissione in termini per la proposizione di una nuova opposizione.
Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza con ordinanza del 31.05.2024. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, e sostenendo che l’attuale impianto normativo imporrebbe la sospensione del termine per l’opposizione al decreto penale in pendenza della decisione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità, la Sezione IV della Corte di cassazione, con decisione del 17.10.2024, aveva annullato senza rinvio l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. All’esito dell’udienza fissata, il GIP di Torino ha emesso ordinanza ex art. 168-bis cod. pen. e art. 464-bis cod. proc. pen., ritenendo formulabile una prognosi positiva di ammissione alla messa alla prova e richiedendo all’UEPE il programma di trattamento.
Preso atto di tale sviluppo, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La Corte rileva che la rinuncia non è l’epilogo corretto della vicenda processuale, poiché assume rilievo assorbente il diverso e più radicale profilo del sopravvenuto difetto di interesse.
Il ricorrente ha infatti già conseguito, per effetto dei provvedimenti sopravvenuti, il risultato che intendeva ottenere da questa Corte: l’annullamento del provvedimento impugnato e la riapertura del percorso di messa alla prova. L’interesse all’impugnazione è dunque venuto meno in radice.
La Corte afferma allora il principio per cui il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione costituisce causa di inammissibilità che prevale rispetto alla concorrente rinuncia, in quanto più favorevole al ricorrente, non comportando la condanna al pagamento delle spese. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza ulteriori statuizioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 168-bis c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato
- Art. 459 c.p.p. – Casi di procedimento per decreto
- Art. 464-bis c.p.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova