Continuazione in executivis, aumenta solo la pena base scorporata (Cass. pen. Sez. I n. 26202 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali comprenda più violazioni già unificate ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già uniti in continuazione. Gli aumenti non possono superare quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile. Qualora il reato satellite sia stato giudicato con rito abbreviato, l’aumento inflitto ex art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., con obbligo per il giudice di darne conto in motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza del condannato, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze di condanna e ha rideterminato la pena unica complessiva, assumendo quale violazione più grave quella inflitta con l’ultima sentenza.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la mancata operazione di scorporo sulla pena-base, il difetto di motivazione sugli aumenti per i reati satellite e l’omessa applicazione della riduzione premiale agli aumenti medesimi, trattandosi di reati definiti con rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce anzitutto l’orientamento consolidato in materia: lo scorporo di tutti i reati unificati in continuazione costituisce passaggio logicamente e giuridicamente preliminare, finalizzato a consentire il vaglio di congruità della pena e a quantificare gli aumenti in misura non superiore a quelli stabiliti dal giudice della cognizione (Sezioni Unite n. 6296 del 2016; Sez. I n. 17948 del 2024).
Quanto al secondo profilo, la Corte ribadisce che, se il giudizio sul reato satellite si è svolto con rito abbreviato, l’aumento applicato ex art. 81 cod. pen. soggiace alla riduzione premiale dell’art. 442 cod. proc. pen. e il giudice deve specificare di averne tenuto conto; la riduzione, essendo aritmeticamente predeterminata, non richiede motivazione sul quantum (Sez. I n. 26269 del 2021).
Sul piano della dosimetria, il giudice dell’esecuzione è titolare di un potere discrezionale da esercitare secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen. ed è tenuto a motivare sia la scelta della pena-base sia l’entità dei singoli aumenti, in modo da rendere possibile il controllo sul percorso seguito, non essendo sufficiente il rispetto del limite legale del triplo (Sezioni Unite n. 47127 del 2021). Il grado di impegno motivazionale richiesto è però correlato all’entità degli aumenti.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata, pur con motivazione sintetica per relationem, non si è discostata da tali principi. Il giudice dell’esecuzione non ha effettuato lo scorporo con riferimento a una delle sentenze perché questa non aveva riconosciuto una continuazione interna tra più reati, ma aveva accertato un unico reato, sia pure commesso con una pluralità di condotte artificiose. Nella determinazione della pena per la violazione più grave e degli aumenti per i reati satellite il giudice si è interamente riportato alla dosimetria dei giudici della cognizione, che avevano considerato la diminuzione per il rito abbreviato e motivato le scelte sanzionatorie secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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