Continuazione in executivis: verifica concreta del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 10213 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso richiede che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, non identificandosi con il generico programma di vita delinquenziale. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. È inoltre necessario che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare isolatamente taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento degli indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra i reati per cui è stato condannato con più sentenze. Il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta, escludendo la riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso sulla base della disomogeneità delle condotte e della distanza temporale tra gli episodi, nel cui intervallo si è collocato un lungo periodo di detenzione. Il ricorrente ha quindi impugnato l’ordinanza del Tribunale dinanzi alla Corte di cassazione, deducendo i motivi di doglianza avverso la decisione del giudice dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro dei principi elaborati in materia di continuazione esecutiva, richiamando dapprima la giurisprudenza secondo cui l’identità del disegno criminoso postula una previa rappresentazione unitaria e una deliberazione complessiva delle condotte, senza confondersi con la mera propensione alla devianza. Sul punto richiama Sez. I n. 15955 del 2016 e Sez. II n. 10033 del 2023.
Viene poi valorizzato il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in executivis, esige una approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spaziotemporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate — e richiede che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo episodio.
La Corte precisa che rilevano, ai fini della prova del disegno criminoso, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, senza che sia necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà essere apprezzata anche in presenza di soli alcuni di essi, purché significativi (richiamate Sez. I n. 8513 del 2013, Sez. I n. 44862 del 2008, Sez. II n. 10539 del 2023). L’accertamento resta rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in legittimità ove la motivazione sia adeguata e congrua.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità dei reati al medesimo disegno criminoso valorizzando la disomogeneità delle condotte e la distanza temporale tra i fatti, intervallati da un lungo periodo di detenzione. La Corte osserva inoltre che nell’istanza non è stata prospettata la possibilità di un riconoscimento parziale della continuazione: tale richiesta integra domanda autonoma e non può ritenersi contenuta nella più ampia istanza riferita alle tre sentenze esaminate dal giudice dell’esecuzione. Il ricorrente, infine, non ha indicato alcun elemento certo dal quale desumere la configurabilità, sin dal momento del primo reato, di un unitario disegno criminoso coinvolgente tutti i fatti.
Alla stregua di tali rilievi la Corte dichiara inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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