Ricorso in cassazione del difensore non cassazionista è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 10219 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale. Il difetto di legittimazione non è sanato dalla conversione dell’appello in ricorso operata dal giudice di merito, poiché l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. presuppone la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito e non tollera l’elusione della norma speciale.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva appello avverso la sentenza del GIP di Roma del 10/10/2023. La Corte di appello qualificava l’impugnazione come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti alla Corte di legittimità.
La Corte rilevava che il ricorso risultava presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come accertato dalla cancelleria.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene ai rapporti tra la disciplina dell’art. 613 cod. proc. pen. e il principio di conversione dell’impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. La Corte muove dalla regola secondo cui l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale di cassazione.
Il collegio richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835).
La Corte affronta poi il profilo centrale: la conversione dell’originario appello, qualificato come ricorso dalla Corte di appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione. Non è possibile ipotizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame, perché l’inammissibilità del ricorso proposto da avvocato non cassazionista non risente dell’applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell’impugnazione.
La ragione è duplice. Da un lato, la conversione opera sulla base di criteri oggettivi e richiede la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito, così da impedire la sostanziale elusione dell’art. 613 cod. proc. pen. Dall’altro, il principio della conservazione degli atti, ispirato a un favor impugnationis, non può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame, come ribadito da Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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